Enciclopedia giuridica

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Associazione sindacale

Nel quadro delineato dal principio costituzionale di libertà di organizzazione sindacale (art. 39, comma 1o, Cost.), l’associazione sindacale costituisce la forma qualificata di organizzazione sindacale storicamente prevalente. Elementi caratterizzanti la fattispecie associazione sindacale sono: la base volontaria, fondata sull’accordo degli associati; la stabilità organizzativa; il perseguimento di uno scopo comune, rinvenibile nella tutela degli interessi economicoassociazione sindacaleprofessionali dei propri associati; la gestione comune del patrimonio sociale. Nell’ordinamento giuridico italiano la disciplina legale dell’associazione sindacale è data dalle norme civilistiche che regolano le associazioni non riconosciute (v.) o di fatto (artt. 36 – 38 c.c.). L’applicazione delle disposizioni di diritto comune anche all’associazione qualificata dalla natura sindacale è una diretta conseguenza della mancata attuazione del modello costituzionale disposto dall’art. 39, commi 2o e ss., il quale prevedeva la registrazione dei sindacati presso appositi uffici, a condizione che i loro statuti sancissero un ordinamento interno a base democratica: effetto della registrazione era l’acquisizione della personalità giuridica, considerata quale oggetto di un onere in capo ai sindacati al fine di attribuire efficacia generale ai contratti collettivi da essi negoziati in apposite delegazioni, composte in misura proporzionale al peso di ciascun sindacato di categoria. In ogni caso, la l. 23 marzo 1958, n. 367, di ratifica della Convenzione n. 87 del 1948 dell’Oil (v. Organizzazione internazionale del lavoro) sulla libertà sindacale, dispone che l’acquisto della personalità giuridica da parte di associazioni di natura sindacale non deve pregiudicare il loro diritto di elaborare i loro statuti e regolamenti, di eleggere liberamente i loro rappresentanti, di organizzare la loro gestione e attività e di formulare il loro programma di azione. L’assenza di una disciplina organica dell’associazione sindacale fa comunque ritenere applicabile alla stessa la normativa disposta dal c.c. per le associazioni riconosciute, in quanto compatibile con la natura sindacale dell’associazione e non direttamente connessa al riconoscimento della personalità giuridica; nonche´ i corollari del cd. principio di democraticità , che comportano il rispetto dei diritti fondamentali degli associati e la loro parità di trattamento, la formazione della volontà collettiva attraverso la regola maggioritaria, la tutela delle minoranze, l’elettività delle cariche, la conformità allo statuto delle decisioni adottate.

associazione sindacale dei datori di lavoro: la associazione sindacale è un’organizzazione avente struttura associativa, alla quale aderiscono gli imprenditori nella loro qualità di datori di lavoro, finalizzata a rappresentarli collettivamente nelle trattative aventi ad oggetto la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro. Ev una forma di sindacalismo riflesso o indotto rispetto al sindacalismo dei lavoratori, che si spiega più con ragioni che attengono al controllo della concorrenza all’interno dello schieramento imprenditoriale, che non con la necessità di tener testa alle richieste delle controparti, in quanto il datore di lavoro anche uti singulus può essere parte di un contratto collettivo di lavoro (v. contratto collettivo aziendale). L’associazione sindacale dei datori di lavoro ha natura giuridica di associazione non riconosciuta (v. associazione, associazione sindacale non riconosciuta), o di fatto, poiche´ il riconoscimento della personalità giuridica secondo le modalità ordinarie è ritenuto contrario alla speciale procedura disposta dall’art. 39 della Costituzione, tuttora inattuato, per l’associazione sindacale. Il tratto peculiare dello statuto dell’associazione sindacale datoriale è costituito dalle modalità con cui vengono assunte le decisioni comuni, alla cui stregua il principio maggioritario viene valutato non in base al criterio una testa, un voto, bensì (in linea di principio) in rapporto al peso, in termini occupazionali, delle imprese rappresentate. I criteri associativi seguiti in Italia distinguono gli imprenditori a seconda del settore di appartenenza (industria, agricoltura, commercio e servizi), riunendo in grandi confederazioni le rispettive associazioni provinciali e regionali e le federazioni di categoria. Altri criteri associativi hanno riguardo alla dimensioni occupazionale delle imprese, ovvero alla loro natura cooperativa o artigiana, o ancora al diverso orientamento politico. L’unico criterio organizzativo dotato di una base legislativa è quello contenuto nella legge istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali (v.) (art. 3, l. 22 dicembre 1956, n. 1589), la quale ha imposto lo sganciamento delle aziende a prevalente partecipazione pubblica dalle organizzazioni sindacali degli altri datori di lavoro, circostanza che ha portato alla costituzione di apposite associazioni sindacali cui aderiscono solo le imprese in mano pubblica: Asap per le imprese chimiche e petrolchimiche, Intersind per quelle metalmeccaniche e siderurgiche.


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