tipicità degli atti unilaterali:  v. promesse  unilaterali, tipicità  delle tipicità. 
 tipicità dei diritti reali:  i diritti reali (v.) su cosa  altrui  formano un  numero chiuso:  sono  soltanto i sei diritti  previsti  come  tali  dalla  legge; i privati  non possono  crearne di altri.  Con  il principio  del numerus clausus  si coordina quello  della  tipicità tipicità: la funzione  caratteristica di ciascuno  di essi è  quella  fissata dalla  legge.  La  ragione  di  questo  favore  per  la  piena  proprietà  (v.  proprietà,  tipicità piena)  è  nell’esigenza  di politica  economica di assicurare il più  intenso sfruttamento della  ricchezza  e la sua  massima  circolazione, considerata anch’essa  un  determinante fattore di sviluppo  economico.  Lo  sfruttamento più  intenso  della  ricchezza  richiede  la sua  piena  disponibilità , la possibilità di modificare in ogni  momento la destinazione economica dei beni.  D’altra parte,  l’esistenza  di diritti  reali  altrui  sulla cosa,  se non  è  un  ostacolo giuridico  alla  sua  circolazione  (potendo ugualmente la cosa  essere  venduta), ne  costituisce  tuttavia  una  remora economica, essendo  un  bene  gravato  da diritti  altrui  assai meno  vendibile  di un  bene  in piena  proprietà . Questo favore  per  la piena  proprietà  è  anche  la ragione  per  la quale  a determinati diritti  reali,  come  l’usufrutto  (v.),  la legge impone  una  durata temporanea; mentre favorisce,  come  accade  con  l’affrancazione dell’enfiteusi  (v.),  il superamento della  situazione di coesistenza di più  diritti  sulla stessa  cosa.  
 tipicità delle  promesse unilaterali:  v. promesse  unilaterali, tipicità  delle tipicità. 
 tipicità delle  società:   v. società . 
 tipicità dell’illecito civile:  il principio  della  risarcibilità  di ogni  danno  qualificabile  come  ingiusto  (v. danno,  tipicità ingiusto; fatti illeciti) è  una  clausola  generale (analoga,  sotto  quest’aspetto, ad  altre  clausole  generali  come  quella  della correttezza o come  quella  della  buona  fede):  quando non  è  la legge a valutare, essa  stessa,  che un  dato  danno  è  ingiusto,  riconoscendo a chi lo ha subito  il diritto  al risarcimento (come,  ad  esempio,  nel caso  dell’art.  872, comma  2o, c.c.; o come  nel caso  della  concorrenza sleale  (v. atti, tipicità di concorrenza  sleale), che l’art. 2600 c.c. considera fonte  dell’obbligazione di risarcimento del danno  cagionato ai concorrenti), la valutazione è  rimessa all’apprezzamento del giudice,  il quale  decide,  caso  per  caso,  se l’interesse leso è  degno  di protezione secondo  l’ordinamento giuridico  e se la lesione, di  conseguenza, costituisce  un  danno  ingiusto,  che deve  essere  risarcito.  Si può  parlare di atipicità  dell’illecito  civile, in antitesi  con  la tipicità tipicità, retto  dal principio  secondo  il quale  nessuno  può  essere  punito  se non  per  un  fatto espressamente previsto  dalla  legge come  reato.   
 tipicità dell’illecito penale:  la tipicità è  la conformità  del fatto  alla  fattispecie  legale.  In un  sistema  basato  sulla concezione formale  del reato  solo  la commissione di fatti  conformi  alle  fattispecie  legali delineate dalla  l. penale  costituisce reato.  Solo la presenza quindi  di tutti  gli elementi descrittivi  indicati  dalla fattispecie  legale  consente di considerare un  fatto  come  reato.  Vige in questo caso  il principio  nullum  crimen  sine lege. Al  contrario in un  sistema basato  sulla concezione sostanziale,  reato  è  tutto  ciò  che viene  considerato socialmente pericoloso, anche  se simili condotte non  sono  previste  come illeciti  dalla  l. penale.  Vige in questo  caso  il principio  nullum  crimen  sine periculo  sociali. 		
			
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