Enciclopedia giuridica

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Sollecitazione al pubblico risparmio

Tale è ogni pubblico annuncio di emissione, ogni offerta al pubblico di acquisto o di vendita o di sottoscrizione o di scambio, ogni forma di collocamento porta a porta o mediante comunicazione di massa di valori mobiliari (art. 18 ter) (v. valore mobiliare). Il pubblico al quale si fa qui riferimento è il pubblico dei risparmiatori; la sollecitazione di cui si parla è l’invito rivolto ai risparmiatori, nelle più diverse forme indicate dalla norma, ad investire i propri risparmi in valori mobiliari. La materia è regolata dall’art. 18 della l. n. 216 del 1974, nel testo modificato dal d.l. 25 gennaio 1992, n. 85; chiunque intenda sollecitare il pubblico risparmio deve darne preventiva comunicazione alla Consob e deve accompagnare la sollecitazione con un prospetto informativo che indichi la situazione economica e finanziaria del sollecitante, redatto secondo un modello predisposto dalla stessa Consob. Questa può esigere che il sollecitante fornisca al pubblico informazioni ulteriori e, se il prospetto non è redatto in conformità di queste disposizioni, può vietare la sollecitazione al pubblico risparmio (v. anche offerta pubblica di acquisto o di vendita o di sottoscrizione). Secondo la nozione fornita dall’articolo 18 ter della l. n. 216 del 1974, costituiscono casi di sollecitazione al pubblico risparmio i pubblici annunci di emissione, gli acquisti o le vendite mediante offerta al pubblico, le pubbliche offerte di scambio di valori mobiliari, ogni forma di collocamento porta a porta, a mezzo di circolari e strumenti di comunicazione di massa in genere. La sollecitazione al pubblico risparmio deve essere effettuata previa pubblicazione di un prospetto informativo (v.), redatto secondo le disposizioni di carattere generale determinate dalla Consob (v.). Fino al momento della conclusione dell’operazione, il proponente la sollecitazione al pubblico risparmio è soggetto a particolari obblighi di informazione del mercato ed assoggettato alle norme sulla revisione e certificazione contabile. Un regime aggiuntivo è dettato per casi in cui la sollecitazione al pubblico risparmio avvenga mediante attività , anche di carattere promozionale, svolte in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale dell’emittente, del proponente l’investimento o del soggetto che procede al collocamento. Questo tipo di sollecitazione al pubblico risparmio, infatti, è assoggettato ad autorizzazione della Consob, previo accertamento della sussistenza nel richiedente di una serie di requisiti, determinati dalla stessa Consob con regolamento, relativi al soggetto sollecitante e all’entità e alle forme della garanzia, da prestarsi da parte dello stesso, in relazione ai danni cagionati a terzi da coloro che, a qualunque titolo, operano nell’interesse dei soggetti autorizzati. Norme particolari sono dettate anche per il contratto derivante da questo tipo di sollecitazione al pubblico risparmio. L’efficacia dello stesso è sospesa durante i cinque giorni dalla data della sollecitazione: in questo termine il soggetto sollecitato ed accettante può recedere gratuitamente dal contratto. Ev necessaria la forma scritta ed è disposta la nullità per i contratti conclusi in violazione delle norme regolatrici. (Vesperini).


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