Enciclopedia giuridica

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Pactum



pactum de ineunda societate: è il controllo preliminare con il quale le parti si impegnano a costituire una futura società (v.). La giurisprudenza ha ritenuto nullo tale patto, se le parti hanno solo genericamente convenuto tra loro di costituire una società per l’esercizio in comune di una determinata attività senza indicare il tipo di società . La dottrina è di avviso opposto, ritenendo che l’espressa enunciazione del tipo non costituisce elemento essenziale del contratto di società . Dottrina e giurisprudenza ritengono valido il pactum pactum diretto a costituire una società irregolare. Se il patto non viene adempiuto, la parte inadempiente sarà tenuta a risarcire i danni, da determinarsi sulla base del prevedibile guadagno della società non costituita; è , invece, discusso in dottrina se possa ammettersi l’esecuzione in forma specifica (art. 2932 c.c.) dell’obbligo di concludere un contratto di società .

pactum de non petendo: è il patto con il quale il debitore ed il creditore convengono una dilazione dei termini di scadenza di un credito eventualmente già scaduto o anche a scadere. Da tale patto sorge per il creditore l’obbligazione negativa (v. prestazione, pactum di non fare) avente ad oggetto il divieto di agire contro il debitore per il tempo previsto nel patto stesso. Il pactum pactum produce essenzialmente i seguenti effetti: 1) elimina temporaneamente gli effetti della mora (v. mora, pactum del debitore): se il debitore adempie nei limiti della dilazione, non sarà tenuto al risarcimento dei danni per l’inadempimento (= mancato adempimento nel termine originario, per il quale è stata accordata una dilazione); se invece il debitore non adempie entro i termini della dilazione concessa, sarà considerato come inadempiente sin dal termine originario scaduto; 2) il pactum pactum, in quanto pone un ostacolo giuridico temporaneo all’esercizio del diritto di credito, sospende il corso della prescrizione (v. prescrizione, sospensione della pactum) finche´ dura la dilazione da esso prevista; 3) il pactum pactum, incidendo sull’inadempienza, escludendola, può escludere l’insolvenza (v.) dell’imprenditore soggetto a fallimento (v.), se ed in quanto detta inadempienza sia determinante al fine di delineare detto stato imprenditoriale. Nulla esclude, pertanto, che, pur in presenza del pactum pactum che precluda l’inadempienza nei confronti di alcuni creditori, l’insolvenza pur tuttavia persista o in virtù del dissesto patrimoniale atto a rendere comunque definitiva l’impotenza finanziaria dell’imprenditore, o in considerazione di altre situazioni debitorie, estranee al patto ed a loro volta scadute e non soddisfatte a termine. Ciò che, peraltro, assume rilievo a tal fine è , non una pregressa situazione deficitaria che eventualmente proprio in virtù del patto sia da considerare risolta, ma la persistenza di un’insolvenza al momento della pronuncia sulla situazione fallimentare. L’insolvenza, infatti, costituisce presupposto della procedura fallimentare, se ed in quanto sussista o persista al momento della instaurazione della procedura esecutiva concorsuale.

pactum fiduciae: v. cessione del credito, scopi della pactum; contratto, pactum fiduciario; fiducia.


Pacta sunt servanda      |      Padre


 
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