Enciclopedia giuridica

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Pacta sunt servanda

Norma strumentale di carattere consuetudinario che costituisce uno dei principi fondamentali del diritto internazionale. Essa stabilisce l’imprescindibile obbligo degli Stati contraenti di un accordo di adempiere gli impegni da essi assunti con la stipulazione dello stesso. Secondo la Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969, sul diritto dei trattati (art. 26) ogni trattato in vigore vincola le parti e deve essere eseguito da esse in buona fede. Tale norma ha una duplice funzione: da un lato, quella di affermare l’obbligatorietà dei trattati, dall’altro quella, di più vasta portata, di porsi, come norma primaria sulla produzione giuridica internazionale, in quanto considera l’accordo come fonte di norme giuridiche che producono effetti fra gli Stati. V. anche clausola, pacta sunt servanda rebus sic stantibus.


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