Enciclopedia giuridica

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Consob

Ev la Commissione nazionale per le società e la borsa: ente pubblico con compiti di controllo delle società e del mercato borsistico. Ev composta da cinque membri nominati con d.p.r. su proposta del presidente del Consiglio dei ministri; uno di questi svolge funzioni di presidente. Le sue principali funzioni sono: le funzioni c.d. finali che consistono nel procurare informazioni al pubblico; le funzioni strumentali, o istruttorie, che permettono alla consob di acquistare informazioni atte a porla in grado di adempiere le sue funzioni finali. L’acquisizione di informazioni, cioè la funzione strumentale della consob è attuata: 1) con la previsione legislativa di obblighi di comunicazione, imposte alle società o agli enti (art. 4 l. n. 216 del 1974); 2) con il potere della consob di richiedere alle società o agli enti comunicazione periodica di dati o notizie e la trasmissione di atti o documenti, fissando i relativi termini; 3) con il potere della stessa di eseguire ispezioni presso le società o gli enti e di assumere notizie e chiarimenti dagli amministratori, dai sindaci, dai revisori, dai direttori generali, al fine di accertare l’esattezza e la completezza dei dati e delle notizie comunicati o pubblicati (art. 3 lett. c, l. n. 216 del 1974). Le informazioni in tal modo acquisite dalla consob sono coperte dal segreto d’ufficio anche riguardo alle P.A., ad eccezione del Ministero del tesoro. Sulla base di tali informazioni, la consob può svolgere la sua funzione finale di informare il pubblico. L’informazione non è , però , fornita direttamente dalla consob, ma dalle stesse società o enti su disposizione della consob, che può : 1) prescrivere alle società ed agli enti la redazione di bilanci consolidati di gruppo anche per settori omogenei; 2) disporre, sentiti gli amministratori, che da parte delle società siano resi pubblici dati e notizie necessari per l’informazione del pubblico. Destinatari di tali poteri della consob sono sia le singole società , sia l’insieme delle società e degli enti con azioni quotate in borsa. La consob ha pure funzioni di direzione e di controllo del mercato di borsa e, in particolare, il potere: a) di determinare organizzazione e funzionamento delle borse valori; b) di adottare i procedimenti necessari per assicurare il regolare svolgimento degli affari nelle singole borse; c) di vigilare sui soggetti che svolgono attività di intermediazione di borsa; d) di informare il pubblico, come già detto, sui principali atti e notizie relativi alle società con titoli quotati in borsa; e) di emanare i regolamenti speciali di borsa; f) di determinare i requisiti per l’ammissione dei titoli alle quotazioni di borsa; g) di predisporre il calendario annuale di borsa; h) di determinare i tipi di contratti ammessi in borsa, i sistemi di quotazione, le modalità di accertamento dei prezzi e di formazione del listino giornaliero; i) di determinare modalità di negoziazione dei titoli trattati in borsa diverse dalle negoziazioni ordinarie, con riguardo, particolarmente, alle negoziazioni per mezzo di strumenti informatici e telematici; l) di disporre la costituzione di un unico mercato nazionale realizzato grazie al collegamento telematico di tutte le borse; m) di costituire nuovi mercati di titoli, ulteriori rispetto alla borsa valori ed al mercato ristretto.


Consilium fraudis      |      Consolati


 
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