Enciclopedia giuridica

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Uso della forza internazionale



divieto dell’ uso della forza internazionale: v. divieto dell’uso della forza.

uso della forza internazionale e acquisto di territori: estremamente attuale è il problema dell’acquisto di territori effettuati in violazione di norme internazionali di fondamentale importanza, come nel caso dei territori acquistati violando l’art. 2, § 4 della Carta dell’Onu, che vieta l’uso della forza (ad es., i territori arabi occupati da Israele nel 1967) o in violazione del principio di autodeterminazione dei popoli, come nel caso di territori coloniali dei quali l’Assemblea generale delle N.U. (AG) abbia dichiarato l’indipendenza (tale è stato il caso della Namibia tra il 1966 ed il 1991). Nonostante i tentativi volti a limitare il principio di effettività ed a disconoscere l’espansione territoriale frutto di violenza o di gravi violazioni di norme internazionali (c.d. dottrina Stimson del 1932), la prassi sembra ancora oggi orientata nel senso che il consolidato ed effettivo esercizio del potere di governo esercitato in un territorio in qualsiasi modo conquistato, comporti l’acquisizione della sovranità territoriale. In casi del genere, comunque, sembra sussistere una norma consuetudinaria contemplante l’obbligo per tutti gli Stati della Comunità internazionale di negare effetti extrauso della forza internazionaleterritoriali agli atti di governo (leggi, sentenze, atti amministrativi), emanati in un territorio acquistato con la forza e detenuto in violazione del principio dell’autodeterminazione dei popoli.

uso della forza internazionale e autodeterminazione di popoli: v. autodeterminazione dei popoli.

uso della forza internazionale e aggressione indiretta: v. aggressione.

uso della forza internazionale e interventi umanitari: vi è anche chi sostiene che si possa intervenire con la forza contro Stati che compiono violazioni gravi dei diritti umani nei confronti dei loro stessi cittadini (c.d. interventi umanitari) come nel caso dell’intervento americano a Panama nel 1989. Tale tesi, però, è sostenuta solamente da un ristretto gruppo di Stati occidentali.

uso della forza internazionale e protezione dei cittadini all’estero: il divieto dell’uso della forza non ha altre eccezioni oltre quella prevista dall’art. 51 della Carta delle N.U.. Vi è chi sostiene, però , che interventi armati siano ammessi per proteggere la vita dei propri cittadini all’estero, come avvenne, ad esempio, nel caso dell’intervento militare anglouso della forza internazionalefrancese in Egitto nel 1956, del raid israeliano ad Entebbe nel 1976 o del tentativo degli Stati Uniti volta a liberare gli ostaggi detenuti a Teheran nel 1980. La legittimità dell’uso della forza internazionale in tutti queste ipotesi, deriverebbe dal perdurare della vigenza della norma che l’ammetteva prima della creazione della Organizzazione delle N.U., norma confermata dalla successiva prassi degli stessi Stati membri delle N.U..

uso della forza internazionale e sistema di sicurezza delle N.U .: la Carta delle N.U. a fronte del divieto dell’uso della forza nelle relazioni internazionali (art. 2, comma 4o), istituisce un monopolio di tale uso, accentrando nel Consiglio di Sicurezza (CdS) la competenza a compiere le azioni necessarie per il mantenimento dell’ordine e della pace tra gli Stati. E viene prevista nel contempo l’unica eccezione al divieto ex art. 51, che consente l’uso della forza internazionale legittimo da parte degli Stati in presenza di un attacco armato già sferrato contro un membro delle N.U, in attesa che il CdS prenda le misure necessarie a ristabilire la pace. Tale sistema di sicurezza è , in realtà , quasi interamente abortito, dato che il CdS, stante la contrapposizione dei blocchi, si è trovato per lunghi anni nell’impossibilità di funzionare, a causa del diritto di veto, esercitato dalle grandi Potenze, per le questioni non procedurali. Le competenze del CdS in tema di azioni a tutela della pace sono stabilite negli artt. 39 ss. del cap. VII della Carta dell’Onu. Accertata l’esistenza di una minaccia o di una violazione alla pace oppure di un atto di aggressione (art. 39), il CdS può decretare contro uno Stato misure sanzionatorie non implicanti l’uso della forza internazionale (art. 41), oppure può intraprendere azioni armate (art. 42 ss.). Prima di ricorrere a tali misure, esso può inoltre invitare lo Stato o gli Stati interessati a prendere delle misure provvisorie che esso consideri come necessarie al fine di non aggravare la situazione (art. 40). Inattuati sono rimasti fino ad ora (e considerati da alcuni caduti in desuetudine) i successivi artt. 43 ss. della Carta, che prevedono la costituzione di uno Stato maggiore Onu e di forze Onu, attraverso accordi da stipularsi tra il CdS e gli Stati membri; e il sistema di coordinamento con le organizzazioni regionali di difesa, di cui agli artt. 52 ss..


Uso      |      Usucapio libertatis


 
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