Enciclopedia giuridica

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Prole



affidamento della prole nel divorzio: il tribunale, nel pronunciare il divorzio (v.) o la cessazione degli effetti civili del matrimonio cattolico, stabilisce a quale dei coniugi debba essere affidata la prole, basandosi sul solo criterio dell’interesse morale e materiale dei figli, e in quale misura l’altro coniuge debba provvedere al loro mantenimento (art. 6, commi 2o, e 3o, l. n. 898 del 1970). A questo proposito può provvedere anche d’ufficio. Le disposizioni dettate al riguardo possono essere successivamente modificate per sopraggiunti giustificati motivi (art. 9 l. cit. n. 898). La casa familiare può , con estensione al divorzio della norma di cui all’art. 155 c.c., essere assegnata al coniuge affidatario della prole, anche se il diritto reale o personale di godimento sull’immobile spetta all’altro; l’assegnazione, se trascritta, è opponibile al terzo acquirente (art. 11 l. n. 898 del 1970). Nell’adottare i provvedimenti relativi ai figli ed al loro mantenimento il tribunale non è vincolato dalle decisioni e dagli apprezzamenti già effettuati in sede di separazione.

affidamento della prole nella separazione: il giudice, nel pronunciare la separazione (v. separazione dei coniugi), stabilisce a quale dei coniugi separati debbano essere affidati i figli, in quale misura l’altro coniuge debba provvedere al loro mantenimento. Il giudice provvede circa l’affidamento della prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa (art. 155, comma 1o, c.c.) e, perciò , indipendentemente dall’esito del giudizio eventuale di addebitabilità .

allevamento della prole: v. famiglia, prole legittima; coniugi, diritti e doveri dei prole.


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