Enciclopedia giuridica

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Libertà e diritti sindacali



libertà e diritti sindacali nei rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche: con il d.leg. n. 29 del 1993, la disciplina della libertà e diritti sindacali è di regola la stessa della libertà e diritti sindacali nell’impiego privato (v.). La l. n. 300 del 1970 si applica, peraltro, alle P.A. a prescindere dal numero dei dipendenti. Regole particolari vigono tuttavia in materia di permessi ed aspettativa sindacale o pubblica (v.) e di contrattazione collettiva nel pubblico impiego (v. contrattazione collettiva, libertà e diritti sindacali con le amministrazioni pubbliche).

libertà e diritti sindacali nell’impiego privato: il concetto di libertà e diritti sindacali, sancito dall’ordinamento costituzionale (art. 39 Cost.) come principio astratto e multidirezionale, viene arricchito di significato concreto dalla normativa statutaria (l. n. 300 del 1970), che, nel ribadire la poliedrica operatività del principio all’interno dei luoghi di lavoro, consente l’attuazione di molteplici situazioni strumentali (individuali e collettive) in grado di rendere effettiva e penetrante l’azione sindacale. Il titolo II dello statuto dei lavoratori (della libertà sindacale: artt. 14, 18) si apre riconoscendo a tutti i lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale (art. 14). Si tratta di una norma di carattere garantistico, idealmente ricollegabile all’art. 1, che stabilisce il diritto in capo a tutti i lavoratori senza distinzione di opinioni (...) sindacali di manifestare liberamente il proprio pensiero nelle unità produttive (v. unità produttiva). Tuttavia, una concezione di libertà sindacale in termini positivi che si traduca in una disciplina promozionale del sindacato in azienda si ritrova soltanto nel titolo III dello statuto dei lavoratori (dell’attività sindacale: artt. 19, 27), ove si riconosce ad organizzazioni aventi taluni requisiti di rappresentatività una serie di diritti sindacali ulteriori rispetto a quello spettanti in via generale ad individui e organizzazioni sindacali. L’art. 19 statuto dei lavoratori individua il soggetto sindacale (la rappresentanza sindacale aziendale) beneficiario di tali diritti, il quale viene dotato di una legittimazione rafforzata rispetto a quella genericamente prevista dall’art. 39, comma 1o, Cost. e cui vengono conferiti i poteri disciplinati prevalentemente nel tit. III dello statuto. In particolare, l’art. 27 sancisce il diritto alla disponibilità materiale di spazi fisici per il funzionamento della rappresentanza sindacale aziendale: il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti pone permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali per l’esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all’intero delle unità produttive o nelle immediate vicinanze di essa. Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni. Seguono, nell’ordine, alcuni diritti il cui esercizio è subordinato all’iniziativa delle rappresentanze sindacali aziendali, quali il diritto di assemblea (art. 20), nonche´ di referendum aziendale e sindacale (art. 21). Viene poi garantito, quale strumento di comunicazione tra sindacato e lavoratori, il diritto di affissione (art. 25): diritto, tuttavia, che non implica una partecipazione dei lavoratori, i quali rimangono passivi fruitori dell’attività di comunicazione. Per quanto riguarda i mezzi di sostegno del sindacato l’art. 26 riconosce in capo ai singoli lavoratori il diritto di raccogliere contributi, nonche´ di svolgere opera di proselitismo (v.) all’interno dei luoghi di lavoro al fine di rimuovere l’ingresso di nuovi elementi nell’organizzazione sindacale. Nel titolo III si collocano inoltre alcune disposizioni che concedono particolari tutele ai lavoratori con cariche sindacali: diritto ai permessi (v. permessi ed aspettativa sindacale o pubblica), retribuiti e non, fruibili dai lavoratori dirigenti di rappresentanze sindacali aziendali (artt. 23, 24); diritto a permessi (soltanto) non retribuiti e ad aspettative non retribuite a favore dei lavoratori con incarichi direttivi nei sindacati più rappresentativi (artt. 30, 31).


Libertà di riunione      |      Libidine


 
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