Enciclopedia giuridica

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Mansioni e qualifica

Il termine mansioni indica l’oggetto dell’obbligazione di lavoro, l’attività che il prestatore di lavoro deve svolgere e quindi i vari compiti elementari in cui questa è scomponibile. L’insieme delle mansioni vengono anche indicate con il termine di qualifica e più precisamente di qualifica oggettiva che ne rappresenta quindi null’altro che una variazione terminologica. Il termine qualifica viene peraltro usato in altre accezioni che è necessario tenere ben distinte. Con qualifica soggettiva si intende la somma delle capacità personali e professionali del lavoratore, senza che ciò assuma alcuna particolare rilevanza giuridica. Con qualifica convenzionale si intende l’attribuzione al lavoratore di una qualifica superiore a quella corrispondente alle mansioni da lui effettivamente svolte. Il lavoratore deve essere adibito (art. 13 statuto dei lavoratori) alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria professionale che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte. Dove per mansioni per le quali è stato assunto si devono intendere quelle contrattualmente convenute; per mansioni corrispondenti alla categoria professionale che abbia successivamente acquisito si intendono le mansioni che il lavoratore abbia acquisito per accordo o per esercizio del c.d. ius variandi verticale e che corrispondano ad una categoria o livello contrattuale superiore a quella posseduta precedentemente dal lavoratore stesso; per mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte si intendono quelle risultanti dal giudizio di equivalenza professionale (v.), che indica l’ambito entro cui il datore di lavoro può legittimamente esercitare il potere unilaterale di adibizione delle mansioni (c.d. ius variandi orizzontale o laterale). Un’eccezione a questi principi può stabilirsi con gli accordi sindacali in tema di riassorbimento dei lavoratori ritenuti eccedenti (art. 5, comma 11o, della l. 23 luglio 1991, n. 223) (v. mobilità , liste di mansioni e qualifica). L’esercizio dello ius variandi in senso orizzontale non comporta alcuna diminuzione della retribuzione, nel senso che il lavoratore conserva il trattamento economico collegato alla professionalità acquisita e non i trattamenti collegati alle specificità della precedente posizione di lavoro, ad es. in relazione a circostanze di tempo o di luogo a quella collegate. Infine, si ritiene che il lavoratore possa essere adibito a mansioni inferiori nel solo caso in cui sussista un suo interesse in tal senso (ad esempio, per evitare il licenziamento). Ev controverso se il datore di lavoro detenga un potere unilaterale di adibizione a mansioni superiori (ius variandi in melius o in senso verticale), o se, al contrario, l’esercizio di tale potere debba essere accompagnato dal consenso del lavoratore. La giurisprudenza ritiene che il datore di lavoro detenga al proposito un potere unilaterale di assegnazione temporanea, mentre è richiesto, in ogni caso, il consenso del lavoratore per la promozione e cioè per l’acquisto definitivo del dirittomansioni e qualificaobbligo di esercitare le mansioni superiori stesse. In caso di adibizione a mansioni superiori il prestatore di lavoro ha comunque diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta, e l’assegnazione diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e in ogni ipotesi non superiore a tre mesi (c.d. promozione automatica). Non si ha promozione automatica neppure nel caso di sostituzioni c.d. a cascata e cioè non solo nei confronti del sostituto dell’assente ma anche di eventuali ulteriori sostituti che coprano il posto di chi sostituisce l’assente. Nel rapporto di lavoro con le amministrazioni pubbliche (v.) (artt. 56 e 57 d.l. 3 febbraio 1993, n. 29) il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza. Il dipendente può essere adibito a svolgere compiti specifici non prevalenti nella qualifica superiore e ciò non costituisce esercizio di mansioni superiori. Il dipendente stesso può essere adibito occasionalmente e, ove possibile, con criteri di rotazione, a compiti o mansioni immediatamente inferiori, se richiesto dal dirigente dell’unità organizzativa cui è addetto senza che ciò comporti alcuna variazione del trattamento economico. L’utilizzazione del dipendente a vere e proprie mansioni superiori può essere disposta esclusivamente per un periodo non eccedente i tre mesi, nel caso di vacanza di posti di organico, ovvero per sostituire altro dipendente durante il periodo di assenza con diritto alla conservazione del posto, escluso il periodo del congedo ordinario, sempre che ricorrano esigenze di servizio. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il dipendente ha diritto al trattamento economico corrispondente all’attività svolta per il periodo di espletamento delle medesime. Per i lavoratori del settore pubblico con rapporto d’impiego privato, in deroga alla disciplina ordinaria sulle mansioni e qualifica, l’esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all’assegnazione definitiva delle stesse. L’assegnazione a mansioni superiori è disposta sotto la propria responsabilità disciplinare e patrimoniale dal dirigente preposto all’unità organizzativa presso cui il dipendente presta servizio, anche se in posizione di fuori ruolo o comando, con provvedimento motivato. Qualora l’utilizzazione del dipendente per lo svolgimento di mansioni superiori sia disposta per sopperire a vacanze dei posti di organico, contestualmente alla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.


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