Enciclopedia giuridica

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Età

V. capacità di agire; capacità giuridica.

età e capacità lavorativa: in materia di lavoro subordinato la capacità giuridica speciale (art. 2, comma 2o, c.c.), ossia l’abilitazione all’esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro, coincide con la capacità lavorativa. Essa si acquista con il compimento di 14 anni per le attività non industriali elencate nel d.p.r. 4 gennaio 1971, n. 36, e cioè lavori leggeri che siano compatibili con le particolari esigenze di tutela della salute e non comportino trasgressione dell’obbligo scolastico e sempreche´ non siano adibiti al lavoro notturno (v.) e nei giorni festivi (v. festività infrasettimanale), e di 15 anni per le attività industriali. La l. n. 977 del 1977 pone inoltre una serie di limitazioni, relative ad attività particolari, ponendo il requisito del compimento di 16 anni per lavori faticosi, pericolosi e insalubri, per mestieri girovaghi ecc., e del compimento di 18 anni per i lavori di notte, per i lavori sotterranei, estrattivi, di sollevamento o trasporto di pesi in condizioni di particolare disagio e pericolo ecc.. Per ciò che attiene invece all’acquisto della capacità di agire, e quindi di stipulare il contratto di lavoro subordinato, una parte della dottrina lo fa coincidere con la medesima età prevista per la capacità lavorativa, mentre, secondo un’altra interpretazione, essa si acquisirebbe al compimento del diciottesimo anno di età.

età nel pubblico impiego: è uno dei requisiti per accedere ad un impiego pubblico. L’età minima è fissata a 18 anni e di regola quella massima a 40 anni, salvo che il candidato che partecipa al concorso per l’accesso al pubblico impiego (v.) non sia un impiegato statale di ruolo, civile o militare, per il quale si prescinde dall’età. Particolari norme di settore possono comunque prevedere una età diversa. Il limite dei 40 anni è elevato, purche´ non si superino i 45 anni, di un anno se il soggetto che partecipa al concorso è coniugato, di un anno ancora per ogni figlio vivente, di un periodo pari all’effettivo servizio prestato, comunque non superiore ai 3 anni, per i cittadini che abbiano prestato servizio militare volontario di leva o di leva prolungata. Il limite massimo dei 40 anni è elevato a 45 anni per gli invalidi di guerra, civili e militari e categorie equiparate ai sensi della l. 2 aprile 1968, n.482. L’età è anche condizione determinante per la cessazione dal servizio dell’impiegato pubblico al compimento dei 65 anni salvo per alcune categorie di lavoratori per i quali il limite è elevato a 70 anni.

età pensionabile: è quella stabilita per la maturazione (in presenza di altri requisiti previsti dalla legge) del diritto alla pensione di vecchiaia. Non uguale per tutti i lavoratori, ma variante in ragione dei diversi regimi pensionistici esistenti (con diversificazioni anche all’interno di ciascuno, connesse al sesso, alle condizioni del soggetto protetto ed alle caratteristiche della sua attività) è stata recentemente oggetto di revisione (art. 3, lett. aetàf, l. 23 ottobre 1992, n. 421, e artt. 1 e 5, d.p.r. 30 dicembre 1992, n. 503), con obiettivi di graduale omogeneizzazione, allineamento alla normativa della maggior parte dei paesi della Comunità europea e adeguamento, mediante elevazione, al dato dell’allungamento della vita media (con conseguente risparmio, per il rinvio della decorrenza delle prestazioni pensionistiche, per la finanza previdenziale). Nel regime generale gestito dall’Inps per i lavoratori subordinati era fissata, come regola generale e con varie eccezioni, al compimento dei 55 anni per la donna e dei 60 anni per l’uomo (art. 9, r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636). Ora è previsto il graduale innalzamento del limite di età, a sessanta anni per le donne e sessantacinque per gli uomini, in ragione di un anno ogni 2, a partire dal 1994 (anche per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria). Ciò fermi restando i più elevati limiti previsti dai singoli ordinamenti del pubblico impiego e la conferma di quelli inferiori previgenti per particolari categorie (militari, non vedenti, personale viaggiante autoferrotranviario, personale di volo, lavoratori dello spettacolo, calciatori e relativi allenatori, sportivi professionisti, invalidi in misura non inferiore all’80%). E con anticipo (fino ad un massimo di 5 anni) per gli addetti ad attività particolarmente usuranti.


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