Enciclopedia giuridica

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Sequestro penale

Il sequestro penale operato personalmente dall’autorità giudiziaria con decreto motivato, o da ufficiali della polizia giudiziaria delegati con lo stesso decreto, è un mezzo di ricerca della prova. Infatti il sequestro penale del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato si rende necessario per l’accertamento dei fatti. Durante la fase delle indagini preliminari la polizia giudiziaria può disporre di propria iniziativa il sequestro penale solo nel caso in cui ricorrano determinate circostanze espressamente previste dal c.p.p. (art. 354 comma 2 c.p.p.). I vigili urbani, essendo solo agenti di polizia giudiziaria con limitazioni territoriali, non possono eseguire alcun sequestro. Solo il comandante della polizia municipale può legittimamente procedere, atteso che costui riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria sempre ovviamente nell’ambito dell’ente territoriale di appartenenza. Nel caso ricorrano i presupposti previsti dall’art. 354 c.p.p. il difensore della persona sottoposta ad indagini ha facoltà di assistere alle operazioni di sequestro penale, non ha invece il diritto di essere preavvisato. Ne caso in cui sia direttamente il p.m. a compiere gli atti di sequestro penale chiede alla persona sottoposta alle indagini se è assistita da un difensore di fiducia, qualora ne sia priva nomina uno d’ufficio. Il sequestro penale operato d’iniziativa dalla polizia giudiziaria deve essere convalidato dal p.m., il quale provvede entro le quarantotto ore successive alla trasmissione del verbale di sequestro penale, che deve avvenire ad opera della polizia giudiziaria senza ritardo e comunque non oltre le quarantotto ore successive al sequestro. Qualora il verbale del sequestro penale documenti un atto irripetibile, lo stesso confluirà nel fascicolo del dibattimento, dove confluiscono anche il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, purche´ non occorra custodirli altrove.

sequestro penale di corrispondenza: è consentito all’autorità giudiziaria procedere al sequestro penale di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza, qualora abbia fondato motivo di ritenere essere spediti dall’imputato, o a lui diretti, anche sotto nome diverso o per mezzo di persona diversa o che comunque possono avere relazione con il reato. Allorche´ al sequestro procede un ufficiale di polizia giudiziaria, questi deve consegnare all’autorità giudiziaria gli oggetti di corrispondenza sequestrati, senza aprirli e senza prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto. In caso di urgenza gli ufficiali di polizia giudiziaria ordinano a chi è preposto al servizio postale di sospendere l’inoltro degli oggetti di corrispondenza per i quali è consentito il sequestro penale a norma dell’art. 254 c.p.p., ma, se il p.m. entro quarantotto ore dall’ordine della polizia giudiziaria non dispone il sequestro, gli oggetti di corrispondenza sono inoltrati. Tutte le carte e i documenti sequestrati che non rientrano fra la corrispondenza sequestrabile sono immediatamente restituiti all’avente diritto e non possono essere comunque utilizzati.

sequestro penale presso banche: l’autorità giudiziaria può procedere al sequestro penale presso banche di documenti, titoli, valori, somme depositate in conto corrente e di ogni altra cosa, anche se contenuti in cassette di sicurezza, quando abbia fondato motivo di ritenere che siano pertinenti al reato, quantunque non appartengano all’imputato o non siano iscritti al suo nome. In questo caso specifico è escluso che il provvedimento di sequestro venga preceduto da un’informazione di garanzia a coloro ai quali risultano appartenere le cose sottoposte a sequestro.


Sequestro di persona      |      Serpente monetario


 
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