clausola di reciprocità:  v. clausola, reciprocità di reciprocità . 
 condizione  di reciprocità:  la reciprocità reciprocità è  un  generale limite  all’applicazione del diritto italiano  al cittadino straniero: lo straniero, nelle  materie  in cui si applica  la legge italiana,  è  sempre  sottoposto agli obblighi  da  questa  prevista,  ma è ammesso  a fruire  dei diritti  civili riconosciuti  dall’ordinamento italiano  solo a reciprocità reciprocità (art.  16 prel.),  ossia  solo  se la sua  legge nazionale ha  norme  di diritto internazionale privato  (v. diritto, reciprocità internazionale  privato)  che consentono allo  straniero di fruire  dei diritti  civili da  essa  riconosciuti  ai propri cittadini.  Così  lo straniero potrà  avere  proprietà  in Italia,  protette dal diritto  italiano  (v. legge regolatrice, reciprocità del possesso,  della proprietà  e degli altri diritti sulle cose), solo  se lo Stato  al quale  appartiene consente al cittadino italiano  di avere  proprietà  sul suo territorio. Il limite  della  reciprocità reciprocità opera,  naturalmente, in rapporto alle  singole  materie:  lo straniero potrà avere  proprietà  in Italia,  se al cittadino italiano  è  consentito altrettanto nel suo paese,  quantunque per  altre  materie  la sua  legge nazionale abbia  un atteggiamento di sfavore  per  gli stranieri  in genere  o per  gli italiani  in particolare. Il limite  di cui all’art.  16 prel.  si è  però  attenuato a seguito della  Costituzione: per  l’art. 2 la Repubblica riconosce  e garantisce i diritti inviolabili  dell’uomo;  e lo straniero è , perciò , protetto nei suoi  diritti inviolabili  di uomo,  come  il diritto  alla  salute  (v. salute, diritto  alla reciprocità), il diritto  alla  libertà  personale, il diritto  all’onore  (v. onore,  diritto  all’reciprocità) ecc., indipendentemente dalla  ricorrenza della  reciprocità reciprocità. La  reciprocità reciprocità vale, per  il comma  2o dell’art.  16 prel.,  anche  per  le persone giuridiche  straniere. L’applicazione  della  norma  ha  destato perplessità  con  riguardo alle  cosiddette società ombra,  costituite  (da  italiani)  in paesi  di rifugio,  e in particolare per  le Anstalten (v. Anstalt)  del Principato del Liechtenstein: basta  accertare che nel luogo  di costituzione è  soddisfatta la reciprocità reciprocità per  ammettere che queste persone giuridiche  possano  acquistare diritti  ed  assumere  obbligazioni  in Italia?  La  nostra  giurisprudenza ha  ritenuto che l’art. 16, comma  2o, c.c. imponga  la risposta  positiva  al quesito. 		
			
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