Enciclopedia giuridica

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Impignorabilità



impignorabilità assoluta: la impignorabilità impignorabilità, ossia l’inidoneità dei beni indicati dall’art. 514 c.p.c. a formare oggetto di pignoramento, è giustificata da motivi di varia natura. Una impignorabilità iuris publici, a cui sono riconducibili i casi di cui ai nn. 1 e 5 dell’art. 514 c.p.c., si riscontra nelle ipotesi di contrasto con un atto amministrativo di destinazione che deve prevalere sull’interesse particolare, non potendo peraltro essere revocato o modificato dal giudice ordinario. A ragione di prevalenza del valore ideale, affettivo ed intellettuale su quello economico si ispira il n. 6 mentre i nn. 3 e 4 sono giustificati dalla necessità di permettere al debitore l’ordinario sostentamento. I beni di cui al n. 2, infine, sono impignorabili solo in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi e per questo tradizionalmente considerati limitatamente impignorabili; anche in questo caso, tuttavia, la norma ne permette il pignoramento se rivestono rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato.

impignorabilità degli abiti: v. abiti, impignorabilità degli impignorabilità.

impignorabilità degli alimenti: v. alimenti, impignorabilità degli impignorabilità.

impignorabilità degli stipendi: v. stipendi, impignorabilità degli impignorabilità.

impignorabilità degli strumenti di lavoro: v. strumenti di lavoro, impignorabilità degli impignorabilità.

impignorabilità dei registri: v. registri, impignorabilità dei impignorabilità.

impignorabilità dell’anello nuziale: v. anello nuziale, impignorabilità dell’impignorabilità.

impignorabilità delle armi: v. armi, impignorabilità delle impignorabilità.

impignorabilità delle pensioni: v. pensioni, impignorabilità delle impignorabilità.

impignorabilità di crediti alimentari: v. alimenti.

impignorabilità relativa: la impignorabilità impignorabilità, di cui all’art. 515 c.p.c., consiste nella pignorabilità delle pertinenze ivi indicate (cose tenute sul fondo per il servizio e la coltivazione dello stesso) separatamente dall’immobile solo in assenza di altri mobili. In questo caso, purche´ si tratti di cose necessarie alla coltivazione del fondo, con ordinanza non impugnabile il pretore può escluderle dal pignoramento oppure può permetterne l’uso anche se pignorate, dando le opportune cautele per la loro conservazione o ricostituzione. La disciplina è estesa anche al coltivatore non proprietario. .


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