Enciclopedia giuridica

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Cogestione



amministrazione in cogestione: cogestione cogestione è espressione usata per indicare l’intesa fra soggetti che, in varie forme, tendono a regolare il proprio comportamento reciproco al fine di perseguire un interesse. Tale qualificazione, tuttavia, non costituisce la definizione di una precisa figura giuridica, non essendo possibile ridurre il significato del termine a una nozione unitaria. La cogestione dà quindi luogo a rapporti procedimentali che possono essere istituzionalizzati o meno. Allorche´ un soggetto pubblico esercita una potestà , la norma giuridica o la prassi possono stabilire che esso debba, o possa, far partecipare al procedimento altre figure soggettive. Nel caso in cui un procedimento amministrativo coinvolga una pluralità di interessi, è difatti regola democratica che le diverse figure soggettive che fanno riferimento a tali interessi siano chiamate a prendervi parte. In pratica la cogestione è dunque ascrivibile al complesso fenomeno partecipatorio e pluralistico che si è andato affermando nelle democrazie moderne: basti pensare alla possibilità offerta sempre più di frequente al cittadino o ai rappresentanti di interessi categoriali di intervenire nel corso della formazione dei procedimenti amministrativi. Ev comunque inteso che la scelta emergente dall’atto provvedimentale va formalmente imputata sempre all’organo pubblico, che se ne assume pertanto la responsabilità , pur in presenza di un accordo preventivo fra i centri di riferimento interessati

cogestione nelle società di capitali: è la figura presente nel diritto tedesco (Mitbestimmung) in forza della quale rappresentanze di lavoratori dipendenti dalla società partecipano, in posizione minoritaria rispetto ai rappresentanti degli azionisti, ad un organo della società , intermedio fra l’assemblea o l’organo amministrativo, detto consiglio di sorveglianza, che ha fra l’altro il potere di nominare gli amministratori e di approvare il bilancio.


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