Enciclopedia giuridica

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Città del vaticano (Stato della –)

Stato sorto mediante l’accordo politico (Trattato del Laterano) che la Santa Sede (v.) stipulò con il Regno d’Italia l’11 febbraio 1929. Tale accordo costituisce, insieme al Concordato (v.), i Patti lateranensi (v.). La creazione dello Stato è servita per assicurare alla Santa Sede una sovranità indiscutibile nel campo internazionale. Ev uno Stato patrimoniale, neutrale, di natura strumentale. Il regime è quello di uno Stato assoluto la cui sovranità spetta ad un monarca elettivo: il Sommo Pontefice. La città del vaticano (Stato della –) possiede una propria normazione e organizzazione. Il Sommo Pontefice è il Capo dello Stato con poteri di governo, legislativo, esecutivo e giudiziario. Organi amministrativi sono il Cardinal Segretario di Stato, il Governatore, il Consigliere generale dello Stato e la Pontificia Commissione dello città del vaticano (Stato della –). Gli organi giudiziari sono costituiti dal Giudice unico, dal Tribunale, dalla Corte d’appello e dalla Corte di Cassazione. Per la materie disciplinate dal diritto canonico vi sono i tribunali della Sacra Rota e il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. I rapporti tra la città del vaticano (Stato della –) e lo Stato italiano sono regolati nel Trattato che ha altresì disciplinato i rapporti giudiziari: le sentenze pronunciate dai tribunali dello città del vaticano (Stato della –) producono effetto in Italia secondo le norme del diritto internazionale. Per la giurisdizione penale l’art. 22 del Trattato ha previsto che la Santa Sede può delegare lo Stato italiano per la punizione del delitti commessi nei territorio della città del vaticano (Stato della –). La cittadinanza si acquista con la residenza stabile sul territorio, accompagnata dall’esercizio di un ufficio, carica o impiego. Sono cittadini vaticani i signori Cardinali che risiedono a Roma, anche fuori della città del vaticano (Stato della –).


Città aperta      |      Civili in tempo di guerra


 
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