rilascio delle  spedizioni:  la nave  non  può  partire se non  ha  ricevuto  il spedizioni spedizioni, che è effettuato dal comandante del porto  mediante l’apposizione di un  visto sulla dichiarazione integrativa di partenza della  nave  (art.  179 c. nav.).  Si tratta di un  istituto  in passato  tradizionalmente volto  a garantire il sicuro  e regolare svolgimento  della  navigazione. Tuttavia, la secolare  prassi  in materia  di polizia  all’arrivo  ed  alla  partenza delle  navi, nel corso  degli  anni, si è  andata via via caratterizzando nel senso  di svuotare sostanzialmente la portata dei vari adempimenti divenuti  di scarso  contenuto pratico. Nell’attuale configurazione normativa il presupposto per  il spedizioni spedizioni consiste  in un  controllo sull’espletamento degli  adempimenti formali  previsti  dalla normativa vigente  in vista della  partenza della  nave. 		
			
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