visite diplomatiche:  incontri  ufficiali tra  organi  di vari Stati  deputati alle relazioni esterne nell’ambito del territorio dello  Stato  che rivolge  l’invito accolto  dagli  altri  Stati.  Si distinguono in visite di Stato  compiute  da  Capi  di Stato  nell’esercizio  delle  loro  funzioni;  e di lavoro,  a livello  di organi inferiori,  di carattere tecnico,  con  fini di consultazione. Sono  disciplinate da uno  specifico  e predeterminato  procedimento protocollare.  
 visite personali di controllo:  sono  le perquisizioni effettuate sui lavoratori al fine di tutelare il patrimonio aziendale. Prima  dello  statuto dei lavoratori le visite visite erano  spesso  effettuate, nella  pratica,  anche  per  esplicite  previsioni  dei contratti collettivi.  Lo  statuto dei lavoratori (art.  6) vieta  adesso  le visite visite nei casi in cui non  siano  indispensabili alla  tutela  del patrimonio aziendale, in relazione  alla  qualità  degli  strumenti di lavoro  o delle  materie  prime  o dei prodotti. Per  quanto concerne le modalità , le visite visite devono  svolgersi:  1) all’uscita  dei luoghi  di lavoro,  pur  essendo  controverso se debbano considerarsi tali  le uscite  dei singoli reparti o soltanto quelle  dell’azienda;  2) con  l’applicazione  di sistemi  di selezione  automatica riferita  alla  collettività o a gruppi  di lavoratori, allo  scopo  di evitare  discriminazioni al loro interno;  3) in modo  tale  che siano  salvaguardate la dignità  e la riservatezza  del lavoratore, così  da  sottrarre le visite stesse  al rischio  di risultare  degradanti  o arbitrarie. La  liceità  delle  visite visite è  inoltre  condizionata dalla  conclusione  di appositi  accordi  tra  il datore di lavoro  e le rappresentanze sindacali aziendali (o,  in mancanza di queste,  con  la commissione interna). In  difetto di accordo,  su istanza  del datore di lavoro,  provvede  l’Ispettorato del  lavoro.  In  ogni  caso,  i controlli  in questione non  possono  essere coattivamente imposti,  ma debbono svolgersi  con  il consenso dell’interessato, il quale,  in caso  di ingiustificato rifiuto,  sarà  soggetto soltanto a responsabilità  disciplinare.  L’inosservanza delle  disposizioni esaminate, oltre  ad  essere  penalmente sanzionata (art.  38 dello  statuto dei lavoratori), comporta l’inutilizzabilità  del risultato  della  perquisizione nel giudizio  concernente la legittimità  del licenziamento del lavoratore trovato in possesso  di cose  sottratte al datore di lavoro.  Questi,  peraltro, potrà dimostrare la veridicità  dell’addebito mediante altri  mezzi di prova.  . 		
			
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