tassatività delle  nullità:  v. nullità . 
 principio di tassatività:  l’esigenza  di tassatività della  norma  penale  emerge  oltre  che dall’art. 25, comma  2o, della  Costituzione, da  un’interpretazione sistematica della stessa.  Con  maggiore  evidenza  è  specificamente richiamata dall’art.  1 del c.p.:  nessuno  può  essere  punito  per  un  fatto  che non  sia espressamente preveduto come  reato  dalla  legge, ne´  con  pene  che non  siano  da  essa stabilite,  ma essendo  questa  una  norma  di legge ordinaria può  in qualsiasi momento essere  derogata dal medesimo  legislatore. Il tassatività tassatività esige  che la norma  penale  venga  formulata dal legislatore  in modo  che risulti  chiara, rigorosa,  inequivoca, di facile lettura e comprensione ed  in modo  che delimiti  con  certezza  il campo  del penalmente lecito  dal penalmente  illecito. Oltre  a tutelare i destinatari della  norma  penale,  mira  a prevenire eventuali arbitri  del potere giudiziario.  Infatti  tanto  più  tassativa,  rigorosa  ed inequivoca sarà  la norma  penale,  quanto più  il giudice  sarà  vincolato  ad essa.  Il tassatività tassatività nasce  dall’esigenza  di tutelare il bene  primario della  libertà personale. Nel  settore dell’illecito  civile, dove  non  è  in gioco questo  bene primario di tutela  costituzionale (art.  13 Cost.),  il tassatività tassatività tende  a scomparire del tutto  (v. ad  es. l’art. 2043 c.c.). Come  già  accennato in precedenza questo  principio  non  è  espressamente riconosciuto dall’art.  25, comma  2o, della  Costituzione, ma lo si ricava  da  un’interpretazione sistematica della Costituzione, da  un  confronto dell’art.  25 con  altre  norme  della Costituzione, e cioè  con  gli artt.  13, 112 e 24. Dispone  l’art. 13: non  è ammessa  forma  alcuna  di detenzione, di ispezione  o perquisizione  personale, ne´  qualsiasi  altra  restrizione della  libertà  personale, se non  per atto  motivato dell’autorità  giudiziaria  e nei soli casi e modi  descritti  dalla legge. Con  tale  disposizione  il costituente ha  voluto  affermare il rispetto  del tassatività tassatività in materia  di misure  cautelari,  misure  provvisorie limitative  della  libertà personale. Ora  se la Costituzione richiede  il rispetto  di tale  principio  per delle  misure  cautelari che sono  come  già  detto  provvisorie,  a maggior ragione richiederà  il rispetto  di tale  principio  per  la formulazione di fattispecie  incriminatrici a cui è  ricollegata  una  misura  definitiva,  la pena. Un secondo  confronto è  con  l’art. 112 della  Costituzione: il p.m.  ha l’obbligo  di esercitare l’azione  penale.  Questa norma  sancisce  un  principio fondamentale del nostro  ordinamento giuridico  e cioè  l’obbligatorietà dell’azione  penale.  Essa  deve  essere  esercitata in tutti  i casi, si sancisce  così un  principio  di uguaglianza  dei cittadini.  Infatti  al p.m.  non  è  lasciato  alcun apprezzamento discrezionale sull’opportunità  di esercitare o meno  l’azione penale,  anche  per  evitare  abusi  di opportunità  politica.  Ora  perche´  questo principio  possa  avere  una  portata pratica  occorre  che di contro  sussistano delle  fattispecie  incriminatrici tassative,  altrimenti mancherebbe il riscontro sulla base  del quale  verificare  la stretta osservanza dell’obbligo.  Norme penali  vaghe  favorirebbero un  uso arbitrario dell’azione  penale.  Un  terzo confronto lo si ha  con  l’art. 24 della  Costituzione che sancisce  l’inviolabilità del diritto  alla  difesa.  Per  poter  garantire questo  diritto,  occorre  che la contestazione di un  fatto  commesso  faccia riferimento ad  una  specifica norma  violata  di contenuto identico  al fatto  contestato, altrimenti in caso  di norme  vaghe  e generiche questo  diritto  verrebbe disatteso e vanificato.  Il tassatività  tassatività esige  una  costruzione legislativa  accorta;  il legislatore  deve  cioè  avvalersi di concetti  e di elementi rigidi, quali  gli elementi naturalistici che fanno riferimento ad  una  realtà  certa  e sicura  (v: ad  es. le espressioni cosa mobile, cosa  immobile,  persona, animale  ecc.), e non  di elementi elastici che al contrario ammettono un  margine  di discrezionalità  del giudice  nella loro  interpretazione (si pensi  ad  e. alle  espressioni onore,  decoro,  osceno, sedizione  ecc.). Con  il riconoscimento costituzionale del tassatività tassatività, riconoscimento a  cui è  giunta  anche  la Corte  Costituzionale, si costituzionalizza il divieto  di analogia  (per  un  approfondimento v. analogia).  L’esplicito  riconoscimento del  tassatività tassatività dalla  Corte  Costituzionale è  arrivato sin dalla  sua  costituzione, ma ovviamente solo  a parole.  Fino  al 1980 non  c’è  mai  stata  una  sentenza di accoglimento fondata  sul richiamo  al principio  costituzionale di tassatività. Solo con le  sentenze nn.  177/80 e 96/81 rispettivamente sul proclive  a delinquere (art. 1 n. 3 l. n. 1423 del 1956) e sul delitto  di plagio  la Corte  Costituzionale ha finalmente conferito portata operativa al principio  costituzionale di tassatività, dichiarando le due  norme  illegittime  per  violazione  del tassatività tassatività. 		
			
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