Enciclopedia giuridica

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Stoppage in transitu

Ev la facoltà concessa al venditore (v. vendita) di cosa mobile che sia già stata spedita al compratore, prima della dichiarazione di fallimento (v.) di questo, ma non sia ancora giunta a destinazione, di riprenderne il possesso (art. 75 l. fall.). Presupposti di questa figura, che letteralmente significa blocco durante il viaggio, sono: a) il compratore è stato dichiarato fallito successivamente all’invio della cosa mobile, ma prima del suo arrivo a destinazione; b) la cosa non è ancora giunta al compratore; c) nessuno ha acquistato diritti sulla stessa. Il venditore deve assumere a suo carico le spese e restituire gli acconti ricevuti. Lo stoppage in transitu non opera se si verifica una delle seguenti ipotesi: a) il venditore preferisce dare esecuzione al contratto, insinuandosi nel passivo del fallimento; b) il curatore si fa consegnare la cosa pagandone il prezzo integrale.


Stirpi      |      Storno di dipendenti


 
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