Enciclopedia giuridica

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Irretroattività della legge penale

Il principio della irretroattività della legge penale sta a significare che la legge penale ha efficacia soltanto per i fatti commessi dopo la sua entrata in vigore e che, pertanto, non può essere applicata a fatti ad essa anteriori: nullum crimen sine proevia lege poenali scripta ed stricta. Esso è completato dal principio della non ultrattività , per il quale la legge non si applica ai fatti posti in essere dopo la sua estinzione. Delimitando verso il passato e verso il futuro la validità della legge penale, tali principi permettono di risalire al superiore principio dell’attualità della legge penale (tempus regit actum), per il quale la validità della medesima è rigorosamente circoscritta al tempo in cui essa è in vigore. Enunciato dal pensiero illuministico, consacrato nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789) ed assurto a punto fermo del moderno Stato di diritto, il principio di irretroattività costituisce il completamento logico dei principi della riserva di legge e, soprattutto, della tassatività , la cui funzione garantista sarebbe frustrata se poi si lasciassero i comportamenti umani esposti all’incognita di future incriminazioni. Più che in esigenze puramente razionali di certezza, insite nella stessa funzione imperativa della norma e nella necessità della sua previa conoscenza per poter essere osservata, anche il principio di irretroattività trova il più solido fondamento sul piano politicoirretroattività della legge penalegarantista. Esso dà al cittadino la sicurezza, di fronte al mutare delle valutazioni del legislatore, di non essere punito o di non essere punito più severamente per fatti che, al momento della loro commissione, non erano puniti o lo erano in modo più mite. E, pertanto, costituisce espressione del più generale principio del favor libertatis, che secondo la genesi storica illuministica e la tradizione liberale ha sempre sorretto il principio di legalità nella sua triplice articolazione della riserva di legge, della tassatività e della irretroattività . Il principio di irretroattività può , però , offrire alla delinquenza di Stato il mezzo per assicurare la propria impunità . Di qui la difficoltà di una sua formale osservanza nei momenti storici di radicali capovolgimenti bellici o politici, in cui, in nome delle più elementari esigenze di giustizia umana, si avverte il bisogno di punire persone che, precedentemente detentrici del potere o investite di funzioni di comando, si resero responsabili, sotto l’usbergo della legittimità formale, dei più atroci fatti criminosi. Come appunto avvenne dopo il primo e, soprattutto, dopo il secondo conflitto mondiale, quando si trattò di punire da parte dei Tribunali internazionali militari di Norimberga e di Tokyo i responsabili dei crimini contro la pace, l’umanità e di guerra, sulla base dell’accordo di Londra dell’8 agosto 1945 e della Dichiarazione del 19 gennaio 1946 del Comandante supremo delle forze alleate in estremo oriente. E come pure avviene quando si tratta di perseguire, nei paesi liberatisi dai regimi dittatoriali o dall’occupazione nemica, i delitti commessi dai precedenti reggitori del paese e i delitti di collaborazione col nemico, sulla base di leggi posteriori, quali quelle emanate in Germania per la punizione dei delitti nazisti, e in Italia, il d.l. 27 giugno 1944, n. 159, per la persecuzione dei delitti fascisti e di collaborazione coi tedeschi. Benche´ non poche critiche venissero solevate nei confronti dei suddetti tribunali internazionali per la asserita violazione (in verità soprattutto formale ed apparente) dei principi del nullum crimen, nulla poena sine lege e dell’irretroattività , come universalmente si riconosce le relative condanne si fondarono sui supremi principi di umanità , che già trovavano consacrazione negli stessi ordinamenti statuali e che non potevano non portare a disconoscere efficacia alle scriminanti ad essi contrastanti, previste dal diritto interno. Di fronte, però , alla pressante esigenza di ricuperare anche in materia un fondamento di legalità formale e di certezza giuridica contro i gravi pericoli di arbitri ed ingiustizie, si è assistito in questi ultimi decenni all’infruttuoso sforzo, nell’ambito degli organismi internazionali, per arrivare alla formulazione di un codice internazionale in materia di crimini di guerra e contro l’umanità , aderendo al quale i singoli Stati si vincolassero a tradurre in leggi interne l’osservanza dei principi di umanità ivi sanciti. Da una rigorosa osservanza del principio di irretroattività si discostarono anche le leggi statuali sopra richiamate, sebbene in molti casi si trattò di retroattività soprattutto apparente o formale (es.: art. 5 d.l. 27 giugno 1944), mentre in altri si fecero rivivere sotto diverse forme le norme vigenti all’epoca dei fatti, ancorche´ successivamente abrogate, quasi fingendosene il perdurante vigore nonostante il regime che le aveva sostituite (es.: art. 3 d.l. suddetto), e in altri ancora si dichiarò l’applicabilità delle norme vigenti concernenti reati comuni, disconoscendosi valore alle scriminanti valide sotto il precedente regime politico (così ad opera delle leggi emanate in Germania per la punizione dei delitti del periodo nazista: sterminio di innocenti col metodo dell’eutanasia, violenta repressione di attività antinaziste ecc.). Per evitare la immunità della delinquenza di Stato il § 15 del Patto sui diritti civili e politici, adottato nel 1966 dalle Nazioni Unite, e l’art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo derogano al principio di irretroattività per i fatti che, al momento della loro commissione, erano criminali secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili. L’opposto principio della retroattività trova, viceversa, il fondamento nell’esigenza, propria della legalità sostanziale, di una più efficace difesa sociale ma anche di una più sostanziale giustizia, non ritenendosi lasciare impuniti, per lacune legislative, gli autori di fatti antisociali che hanno dato causa alla nuova legge penale. (Magagnoli).


Irreperibilità      |      Irrevocabilità


 
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