Enciclopedia giuridica

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Incidente probatorio

Con lo strumento dell’incidente probatorio si rende possibile, durante la fase delle indagini preliminari, assumere, e dunque acquisire al processo, prove la cui assunzione non appare rinviabile al successivo dibattimento. Il legislatore ha ritenuto opportuno nell’art. 392 c.p.p. elencare le specifiche ipotesi in presenza delle quali procedere con incidente probatorio, con ciò volendo sostanzialmente scongiurare il pericolo che l’uso dell’istituto esorbiti dall’eccezionalità. Durante le indagini preliminari, dunque, sia il p.m. che la persona sottoposta ad indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio, per es.: incidente probatorio all’assunzione di una testimonianza di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento; all’assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di danaro o di altra utilità affinche´ non deponga o deponga il falso; incidente probatorio a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile. L’udienza si svolge in Camera di consiglio con la partecipazione necessaria del p.m. e del difensore della persona sottoposta alle indagini. Le prove sono assunte con le forme stabilite per il dibattimento.


Inchmaree clause      |      Incompatibilità


 
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