Enciclopedia giuridica

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Identità personale



accertamento dell’identità personale delle parti: ai sensi dell’art. 49, comma 1o, L.N. il notaio deve essere certo dell’identità personale delle parti e può raggiungere tale certezza, anche al momento dell’attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento. Se il notaio non riesce a raggiungere tale certezza, potrà ricorrere ai fidefacienti (v.). L’atto notarile deve contenere la dichiarazione della certezza dell’identità personale delle parti o dell’accertamento fattone per mezzo dei fidefacienti (art. 51, n. 4 L.N.).

attestazioni di identità personale: le identità personale sono dei documenti formati dal notaio che tendono a sostituire le certificazioni dell’identità personale fornite dall’autorità amministrativa. Le identità personale identità personale consistono nell’attestazione, da parte del notaio, su un foglio di carta bollata alla quale è unita la fotografia con firma del soggetto di cui si certifica l’identità , che la firma corrisponde a quella del soggetto stesso e che la fotografia corrisponde ai suoi connotati.

diritto all’identità personale: i diritti della personalità (v.) costituiscono una serie aperta; il loro catalogo è in continua espansione. La diffusione degli strumenti di comunicazione di massa e l’applicazione dei ritrovati della tecnica espongono a nuove insidie la personalità umana, sconosciute al tempo della codificazione. Vengono, correlativamente, in considerazione nuovi aspetti della personalità , che reclamano protezione; vengono identificati nuovi diritti inviolabili dell’uomo da garantire a norma dell’art. 2 Cost. Al di là del diritto al nome (v. nome, diritto al identità personale) e del diritto all’onore (v. onore, diritto all’identità personale) è stato individuato dalla giurisprudenza un ulteriore e autonomo identità personale identità personale, definito come il diritto a che non sia travisata la propria immagine politica, etica o sociale con l’attribuzione di azioni non compiute dal soggetto o di convinzioni da lui non professate. L’elemento differenziale rispetto al diritto all’onore sta nel fatto che il identità personale identità personale è leso anche se le azioni o le convinzioni attribuite al soggetto non sono di per se´ disonorevoli e lesive della sua reputazione. La falsa attribuzione altera, tuttavia, l’identità della persona, che non risulta solo dal nome, ma anche dalla sua immagine ideale, quale emerge dalla sua storia personale e dalle convinzioni professate. Il identità personale identità personale viene riconosciuto, come i diritti della personalità in genere, anche agli enti collettivi e, in particolare, a partiti politici, lesi nella loro identità ideologica. V. anche diritti della personalità .


Identificazione catastale      |      Identity of carrier clause


 
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