accertamento dell’identità personale delle  parti:  ai sensi  dell’art.  49, comma  1o, L.N. il notaio  deve  essere  certo  dell’identità personale delle  parti  e può  raggiungere tale  certezza,  anche  al  momento dell’attestazione, valutando tutti  gli elementi atti  a formare il suo  convincimento. Se il notaio  non  riesce  a raggiungere tale certezza,  potrà  ricorrere ai fidefacienti  (v.).  L’atto  notarile deve  contenere la dichiarazione  della  certezza  dell’identità personale delle  parti  o dell’accertamento fattone per  mezzo  dei fidefacienti (art.  51, n. 4 L.N.).   
 attestazioni di identità personale:  le identità personale sono  dei documenti formati  dal notaio  che tendono a sostituire  le certificazioni dell’identità personale fornite  dall’autorità  amministrativa. Le  identità personale identità personale consistono  nell’attestazione, da  parte  del notaio,  su un  foglio di carta bollata  alla  quale  è  unita  la fotografia con  firma  del soggetto  di cui si certifica  l’identità , che la firma  corrisponde a quella  del soggetto  stesso  e che la fotografia corrisponde ai suoi  connotati.  
 diritto all’identità personale:  i diritti della personalità  (v.) costituiscono una  serie  aperta;  il loro  catalogo  è  in continua espansione. La  diffusione  degli  strumenti di comunicazione di massa  e l’applicazione  dei ritrovati della  tecnica espongono a nuove  insidie  la personalità  umana,  sconosciute  al tempo  della codificazione.  Vengono, correlativamente, in considerazione nuovi  aspetti della  personalità , che reclamano protezione; vengono  identificati nuovi diritti  inviolabili  dell’uomo  da  garantire a norma  dell’art.  2 Cost.  Al  di là del diritto  al nome  (v. nome,  diritto  al identità personale) e del diritto  all’onore  (v. onore, diritto  all’identità personale) è  stato  individuato dalla  giurisprudenza un  ulteriore e autonomo identità personale identità personale, definito  come  il diritto  a che non  sia travisata la propria  immagine  politica,  etica  o sociale  con  l’attribuzione di azioni  non  compiute dal soggetto  o di convinzioni  da  lui non  professate. L’elemento differenziale rispetto  al diritto  all’onore  sta  nel fatto  che il identità personale identità personale è  leso anche  se le azioni o le convinzioni  attribuite al soggetto  non  sono  di per  se´  disonorevoli e lesive della  sua  reputazione. La  falsa attribuzione altera,  tuttavia, l’identità della  persona, che non  risulta  solo  dal nome,  ma anche  dalla  sua  immagine ideale,  quale  emerge  dalla  sua  storia  personale e dalle  convinzioni professate. Il identità personale identità personale viene  riconosciuto, come  i diritti  della  personalità  in genere,  anche  agli enti  collettivi  e, in particolare, a partiti  politici,  lesi nella loro  identità  ideologica.  V. anche  diritti della personalità . 		
			
| Identificazione catastale | | | Identity of carrier clause |