ambito di applicazione delle  controversie individuali di previdenza e assistenza:  nei procedimenti relativi  alla  applicazione di norme  relative  alle  assicurazioni sociali, agli infortuni sul lavoro,  alle malattie professionali e nelle  controversie relative  all’ applicazione e alla mancata  applicazione degli  obblighi  di previdenza e assistenza  si applica  il rito  del lavoro  (v. controversie  individuali  in materia di lavoro).  La domanda non  è  procedibile se non  siano  esauriti  i procedimenti prescritti da  leggi speciali  per  la composizione in sede  amministrativa o non  siano trascorsi  i termini  entro  cui dovevano essere  esauriti  o, comunque, non siano  decorsi  almeno  180 giorni  dalla  data  della  presentazione del ricorso amministrativo.  
 esecutorietà  dei provvedimenti nelle  controversie individuali di previdenza e assistenza:  tutte  le sentenze relative  a controversie individuali di previdenza e assistenza sono provvisoriamente esecutive.   
 giudice competente  per le controversie individuali di previdenza e assistenza:  competente in primo  grado  è  il pretore del lavoro  che ha  sede  nel capoluogo  della  circoscrizione  del tribunale in cui risiede  l’ attore;  in caso  di marittimi  è  competente il pretore del luogo  in cui ha  sede  l’ ufficio del porto  cui la nave  è  iscritta. 		
			
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