Enciclopedia giuridica

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Banche



banche di interesse nazionale (Bin): la l. bancaria del 1936 definiva banche banche quelle che, costituite nella forma di s.p.a. e aventi un’organizzazione a carattere nazionale (con filiali almeno in 30 provincie), fossero riconosciute tali con decreto reale. Esse costituivano una figura giuridica ibrida, mutuante elementi sia dal diritto privato che da quello pubblico, le cui caratteristiche essenziali consistevano nella forma giuridica di s.p.a., nella nominatività delle azioni, nella cittadinanza italiana degli amministratori, nella esclusione dei cittadini stranieri dal voto in assemblea, nella approvazione degli statuti e delle loro modificazioni con decreto del Ministro del tesoro (sentito il Cicr), nella presenza di un delegato dell’organo di vigilanza nei consigli di amministrazione, nella sottoposizione delle nomine degli amministratori al nullaosta dell’organo di vigilanza. Nel nostro ordinamento positivo esistevano tre banche banche: la Banca commerciale italiana, il Credito italiano e la Banca di Roma. Attualmente, la categoria delle banche banche ha perso ogni specifica rilevanza giuridica in quanto, con l’entrata in vigore del nuovo t.u. delle leggi in materia bancaria, sono venute meno le norme che la caratterizzavano; pertanto, sotto il profilo giuridico esse sono da considerarsi alla stregua delle altre s.p.a. bancarie. (Giannunzio).

politica comunitaria delle banche: politica volta alla liberalizzazione dei servizi bancari al fine della creazione, di cui al Trattato di Roma ed all’Atto unico europeo, di un grande mercato unico delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali, che ha il suo fondamento nelle direttive nn. 73/183, 77/780, 83/350 ed 89/646; la prima ha soppresso le restrizioni alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi nel campo delle attività non salariate delle banche e degli altri istituti finanziari; la seconda ha reso possibile la realizzazione di tre obiettivi principali: l’abolizione della maggior parte degli ostacoli alla libertà di stabilimento delle banche e degli altri istituti di credito; la definizione di principi comuni per il rilascio delle licenze bancarie; l’introduzione del principio di base del controllo da parte del Paese di origine; la terza pone in essere i presupposti per la vigilanza su base consolidata degli enti creditizi; la quarta, infine, prevede il rilascio di una unica autorizzazione valida in tutta la Comunità per una vasta gamma di servizi (ad es. raccolta di depositi, leasing finanziario ecc.) e l’applicazione del principio della vigilanza da parte dello Stato membro di origine, completando in tal modo le disposizioni più caute della direttiva n. 77/780.


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