banche di interesse nazionale (Bin):  la l. bancaria del 1936 definiva  banche banche quelle che, costituite  nella  forma  di s.p.a.  e aventi  un’organizzazione a carattere nazionale (con  filiali almeno  in 30 provincie), fossero  riconosciute tali  con decreto reale.  Esse  costituivano una  figura  giuridica  ibrida,  mutuante elementi sia dal diritto  privato  che da  quello  pubblico,  le cui caratteristiche essenziali  consistevano nella  forma  giuridica  di s.p.a., nella  nominatività delle  azioni,  nella  cittadinanza italiana  degli  amministratori, nella  esclusione dei cittadini  stranieri  dal voto  in assemblea, nella  approvazione degli  statuti e delle  loro  modificazioni  con  decreto del Ministro  del tesoro  (sentito  il Cicr),  nella  presenza di un  delegato dell’organo di vigilanza  nei consigli di amministrazione, nella  sottoposizione delle  nomine  degli  amministratori al nullaosta dell’organo di vigilanza.  Nel  nostro  ordinamento positivo esistevano tre  banche banche: la Banca  commerciale italiana,  il Credito  italiano  e la Banca  di Roma.  Attualmente, la categoria  delle  banche banche ha perso  ogni  specifica rilevanza  giuridica  in quanto, con  l’entrata  in vigore  del nuovo  t.u.  delle leggi in materia  bancaria,  sono  venute  meno  le norme  che la caratterizzavano; pertanto, sotto  il profilo  giuridico  esse  sono  da considerarsi alla  stregua  delle  altre  s.p.a.  bancarie.  (Giannunzio). 
 politica comunitaria delle  banche:  politica  volta  alla  liberalizzazione dei servizi bancari  al fine della  creazione,  di cui al Trattato di Roma  ed  all’Atto  unico europeo, di un  grande  mercato unico  delle  persone, delle  merci,  dei servizi e dei capitali,  che ha  il suo fondamento nelle  direttive  nn.  73/183, 77/780, 83/350 ed  89/646; la prima  ha  soppresso le restrizioni alla  libertà  di  stabilimento ed  alla  libera  prestazione dei servizi nel campo  delle  attività non  salariate  delle  banche  e degli  altri  istituti  finanziari;  la seconda  ha  reso possibile  la realizzazione di tre  obiettivi  principali:  l’abolizione  della maggior  parte  degli  ostacoli  alla  libertà  di stabilimento delle  banche  e degli altri  istituti  di credito;  la definizione di principi  comuni  per  il rilascio  delle licenze  bancarie;  l’introduzione del principio  di base  del controllo da  parte del Paese  di origine;  la terza  pone  in essere  i presupposti per  la vigilanza su base  consolidata degli  enti  creditizi;  la quarta, infine,  prevede il rilascio di una  unica  autorizzazione valida  in tutta  la Comunità  per  una  vasta gamma  di servizi (ad  es. raccolta  di depositi,  leasing  finanziario ecc.) e l’applicazione  del principio  della  vigilanza  da  parte  dello  Stato  membro  di origine,  completando in tal  modo  le disposizioni  più  caute  della  direttiva  n. 77/780. 		
			
| Bancarotta | | | Banchiere |