Enciclopedia giuridica

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z




Avallo

Ev la dichiarazione con la quale taluno garantisce il pagamento di una cambiale o di un assegno bancario, assumendo l’obbligo di pagare al possessore qualificato del titolo verso presentazione dello stesso nell’ipotesi di mancato pagamento del debitore garantito (art, 35 l. cambiale). La garanzia può essere prestata sia da un terzo sia da un firmatario del titolo, può valere per tutta o per parte della somma portata dal titolo, può essere concessa a favore di qualsiasi obbligato cambiario (art. 3 l. cambiale e art. 28 l. ass.). L’avallo è apposto sulla faccia anteriore del titolo o sul foglio di allungamento (v.) ed è espresso con le parole per avallo o con formula equivalente seguita dalla sottoscrizione dell’autore della dichiarazione. La dichiarazione di avallo deve indicare il nome del beneficiario della garanzia; in mancanza, essa si considera data per il traente (art. 36 l. cambiale, art. 29 l. ass.). L’avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l’avallo è prestato; pertanto l’avallante è obbligato principale o di regresso a seconda che lo sia l’avallato. L’obbligazione dell’avallante è valida anche se l’obbligazione garantita è nulla per causa diversa dal vizio di forma: ciò differenzia tale obbligazione di garanzia dalla fideiussione. L’avallante che paga la cambiale o l’assegno bancario acquista i diritti inerenti contro l’avallato e coloro che sono obbligati cambiariamente verso questo (art. 37 l. cambiale e art. 30 l. ass.). La particolarità della disciplina dell’avallo sull’assegno bancario è la seguente: la garanzia non può essere prestata dal trattario (art. 28, comma 2o, l. ass.). Le disposizioni inerenti l’avallo sulla cambiale tratta si applicano anche al vaglia cambiario (art. 102, comma 3o, l. cambiale): in tal caso, se l’avallo non indica per chi è dato, si reputa dato per l’emittente. A differenza della fideiussione (v.) l’avallo non è una promessa accessoria all’obbligazione principale. L’avallo ha in se´ la propria causa: trattasi di causa analoga a quella del contratto di fideiussione, essendo l’avallo firma di garanzia. Pertanto esso non costituisce una promessa astratta.


Autoveicolo      |      Avaria


 
.