Enciclopedia giuridica

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Alto tradimento

L’art. 90 Cost. stabilisce l’irresponsabilità penale del Presidente della Repubblica (v.) per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne per il caso dell’alto tradimento e dell’attentato alla Costituzione, previa messa in stato di accusa del Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri. Il voto del Parlamento in seduta comune è condizione assoluta ed insostituibile per la perseguibilità dei reati presidenziali. I modi di convocazione sono quelli previsti per le riunioni comuni dei due rami del Parlamento. La maggioranza assoluta deve computarsi rispetto alla composizione organica delle due Camere, dovendosi, quindi, tener conto anche dei membri che fossero morti, o comunque impediti, o arrestati in seguito ad autorizzazione della Camera alla quale appartengono, a norma dell’art. 68 Cost., o dichiarati ineleggibili o incompatibili o deceduti e non ancora legittimamente sostituiti. La materialità dell’alto tradimento può essere indicata dal Parlamento in seduta comune in uno qualsiasi dei reati previsti dalle leggi penali della Repubblica e punito con le relative sanzioni. A questo modo sarebbe salvo il principio generale penalistico del nullum crimen nulla poena sine previa lege e sarebbe rispettata, contemporaneamente, la sovranità del Parlamento. Ci si domanda se l’alto tradimento sia un reato proprio del Presidente della Repubblica. Sia il reato proprio, o meno, le conseguenze non mutano, giacche´ il concorrente sarebbe sempre punibile, a norma dell’art. 117 c.p.. Si ritiene, tuttavia, in coerenza alla opinione espressa circa la necessità di ricondurre sempre l’alto tradimento ad una ipotesi delittuosa già prevista dalla legge penale, che esso non sia un delitto proprio del Presidente della Repubblica. Piuttosto vale la pena di domandarsi se nei rapporti del Parlamento vi è anche quello di incriminare direttamente fuori dei casi di concorso, il Capo dello Stato per una ipotesi che corrisponda ad un delitto proprio d’altrui, laddove la legge usi le formule il militare, il comandante, il pubblico ufficiale, l’incaricato del Governo italiano, o simili, che ricorre, nella definizione giuridica di varie forme di tradimento. Si può rispondere senz’altro sì, ove la legge parli di pubblico ufficiale o di incaricato di trattare affari di Stato, mentre, ove si tratti di reati propri del militare, del comandante, e simili, l’incriminazione del Presidente sarà possibile soltanto in caso di usurpazione, o a titolo di concorso. Intanto la Costituzione ha voluto (artt. 90, 134, 135) che giudice unico dell’alto tradimento fosse la Corte Costituzionale. Se è difficile immaginare il Presidente della Repubblica tratto davanti ad un tribunale ordinario per rispondere di un reato comune, è addirittura incomprensibile il caso di un processo per tradimento celebrato contro di lui nelle aule di un qualunque tribunale, o corte d’assise. In secondo luogo, poiche´ il Presidente della Repubblica rappresenta l’unità nazionale (art. 87, comma 1o, Cost.) egli è sempre nell’esercizio delle sue funzioni quando tratta materie che mettono in gioco i beni protetti dalle norme penali relative a qualsiasi forma di tradimento. Problema di maggiore interesse è quello derivante dall’art. 135 Cost., per cui nei giudizi d’accusa contro il Presidente della repubblica devono intervenire, oltre ai giudici ordinari della Corte Costituzionale, sedici membri tra i cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore. Tale disposizione è stata integrata e, in parte modificata, dall’art. 10 l. Cost. 10 marzo 1953, n. 1, secondo cui i giudici aggregati che devono partecipare ai giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri, sono sorteggiati, in caso di necessità , fra le persone facenti parte di un apposito elenco che il Parlamento deve compilare ogni dodici anni, con le stesse modalità stabilite per la nomina di giudici della Corte Costituzionale.


Alto mare      |      Alveo abbandonato


 
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