Enciclopedia giuridica

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Società in accomandita per azioni

Ev una società di capitali (v.) analoga alla s.p.a. (v.) e da questa differente per la presenza di uno o più soci accomandatari (v. accomandatario) illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni sociali (art. 2462 c.c.), in via sussidiaria rispetto alla società (art. 2471, comma 1o, c.c.). Ad essa si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni specifiche del tipo, le norme relative alle s.p.a.. La denominazione sociale deve essere costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l’indicazione di società in accomandita per azioni (art. 2463 c.c.). Entrambe le categorie di soci accomandanti e accomandatari sono proprietarie di azioni, ma, mentre i secondi sono meri azionisti, i primi sono illimitatamente responsabili e, pertanto, amministratori permanenti della società . Le modificazioni dell’atto costitutivo (v.) devono essere approvate dall’assemblea straordinaria (v.) e da tutti i soci accomandatari (art. 2470 c.c.). Ai soci accomandatari è riconosciuto un diritto di veto anche per la nomina di nuovi amministratori, che deve essere approvata da ciascuno degli accomandatari rimasti in carica. La società si scioglie in caso di cessazione dall’ufficio di tutti gli amministratori, se nel termine di sei mesi non si è provveduto alla loro ricostituzione (art. 2468, comma 1o, c.c.). Per questo periodo la società è amministrata da un amministratore provvisorio, nominato dal collegio sindacale (v.) che non assume la qualità di socio accomandatario ed i cui poteri sono limitati all’ordinaria amministrazione (art. 2468, comma 2o, c.c.). V. accomandante.

soci accomandanti di società in accomandita per azioni: v. accomandante.


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