Enciclopedia giuridica

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Scuola



scuola acattolica: lo Stato italiano attraverso il regime delle intese (art. 8 Cost.) concede la possibilità ai Valdesi e agli adepti delle Assemblee di Dio in Italia di vagliare il modello scolastico più consono alle loro esigenze nell’ambito del sistema scolastico italiano. Tale diritto viene altresì assicurato alle chiese avventiste ed alla Comunità ebraica. La parità scolastica è garantita da un trattamento equipollente, tramite l’esame di stato, a quello degli alunni delle scuole statali. Le confessioni sprovviste d’intesa con lo Stato hanno la possibilità (art. 4 r.d. del 1930, n. 289) di erigere scuole a sgravio totale o parziale degli obblighi delle amministrazioni scolastiche o dei comuni per i fedeli del proprio credo. (M.E. Campagnola).

scuola confessionale: si tratta della scuola che provvede alla formazione dei ministri di culto di una determinata confessione e tale organismo opera esclusivamente all’interno di quella religione; in senso lato per scuola si intende quell’organismo che, attraverso l’educazione, agisce per la promozione della persona nell’ambito dello Stato. Le scuole private confessionali hanno l’obbligo di osservanza delle leggi che lo Stato detta per tale materia. Ev prevista, per le scuole paritarie, l’equipollenza, agli effetti giuridici, del curriculum scolastico e dei titoli conseguiti. (M.E. Campagnola).

scuola della Chiesa cattolica: l’art. 9, n. 1, dell’Accordo di Villa Madama richiama i principi costituzionali contenuti all’art. 33 e, nell’ambito del reciproco impegno (per la promozione del bene comune) afferma che lo Stato italiano garantisce alla Chiesa cattolica il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado ed istituti di educazione. Tale diritto è garantito in armonia con la struttura scolastica italiana nell’attuazione del sistema scolastico integrato. (M.E. Campagnola).


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