Enciclopedia giuridica

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Pesi

Sono strumenti di misurazione di beni oggetto di scambio commerciale. Servono a creare affidamento nei terzi acquirenti garantendo la misura effettiva dei beni acquistati. Sono obbligatori in quanto necessari per lo svolgimento di un’attività commerciale.

controllo pubblico dei pesi: il pesi pesi è disciplinato dal r.d. 23 agosto 1890, n. 7088, nonche´ dal d.p.r. 12 agosto 1982, n. 798, che recepisce la direttiva Cee n. 71/316 relativa alle disposizioni connesse agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico. A seguito di queste due normative esistono due tipologie di controlli: il controllo nazionale disciplinato dal r.d. n. 7088 del 1880 e il controllo Cee come recepito dal d.p.r. n. 798 del 1982. Il primo ha ad oggetto tutti i pesi, le misure e gli strumenti usati in commercio per pesare e misurare (art. 12 r.d. cit.). Il secondo riguarda unicamente gli strumenti compresi in una categoria per la quale è stata emanata una direttiva particolare della Comunità europea recepita nell’ordinamento interno (art. 1, comma 2o, d.p.r. cit.). In quest’ultimo caso il controllo esercitato in base ai parametri Cee esclude quello nazionale, che peraltro secondo la terminologia usata dal d.p.r. (possono essere sottoposti al controllo Cee...) non è obbligatoria. Gli uffici preposti a questi controlli sono però identici (v. organizzazione del servizio metrico e controllo dei pesi). Secondo il r.d. cit. vi sono due forme di verificazione: la verificazione prima e la verificazione periodica. La verificazione prima riguarda ogni peso o misura nuovo o ridotto a nuovo ed è compiuta prima che lo strumento sia immesso sul mercato. Si conclude con l’apposizione di un bollo sul peso che risulta conforme alle unità di misure legali. Ev quindi una verificazione di tipo preventivo. I soggetti destinatari del suddetto controllo sono il fabbricante e l’aggiustatore. La verificazione periodica riguarda coloro che fanno uso di pesi e misure per la vendita, l’acquisto e il commercio di qualsiasi prodotto e per la consegna delle materie lavorate. Assicura che gli strumenti conservino i requisiti legali accertati con la prima verificazione. L’elenco degli utenti di pesi e misure è tenuto dai comuni. Avverso l’iscrizione è ammesso il ricorso in via amministrativa o davanti al giudice amministrativo. Gli utenti di pesi e misure sono tenuti al pagamento di una tassa annuale. Il controllo Cee degli strumenti di misurazione comprende l’approvazione Cee del modello e la verificazione Cee o uno solo di questi modelli. L’approvazione Cee determina l’ammissione degli strumenti alla verificazione prima Cee; se quest’ultima non è richiesta il modello viene immesso subito sul mercato. Il secondo controllo Cee consiste nella verificazione prima che, ai sensi dell’art. 11, è finalizzata al controllo della conformità di uno strumento nuovo o rimesso a nuovo con il modello approvato e con le prescrizione stabilite dal provvedimento di attuazione della direttiva stessa o di altre. L’esecuzione della verificazione prima è attestata dal marchio relativo.

organizzazione del servizio metrico e controllo dei pesi: il controllo dei pesi viene svolto dagli uffici metrici centrali e provinciali, istituiti questi ultimi in ogni capoluogo di provincia. Il servizio metrico fa parte del Ministero dell’industria, commercio e artigianato presso cui sono istituiti l’Ispettorato, la Commissione e il Laboratorio centrale metrico organi competenti a svolgere compiti di natura tecnica e conservativa. Gli uffici metrici provinciali dipendenti dall’ufficio metrico centrale, competenti anche a svolgere le verificazioni Cee svolgono i controlli periodici e ad esso vengono versate le somme riscosse dai comuni.


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