Enciclopedia giuridica

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Guarentigie pontificie

Indicano le prerogative di cui il Papa e la Santa Sede godevano in virtù della l. 13 maggio 1871, n. 214, il cui titolo I (artt. 1 – 15) recitava: prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede. Tale legge, che si poneva come mezzo di regolamentazione dei rapporti tra il Papa e la Santa Sede nei confronti dello Stato italiano, non fu mai accettata dalla Chiesa ed è decaduta con i Patti del Laterano dell’11 febbraio 1929 (in particolare l’art. 26, ult.comma, della l. 27 maggio 1929, n. 810), che hanno sancito la nascita dello Stato Città del Vaticano. Le disposizioni della Legge delle guarentigie pontificie trattavano: dell’inviolabilità personale del Papa (art. 1); degli attentati e offese alla persona del Pontefice (art. 2); degli onori sovrani del governo italiano al Pontefice (art. 3); delle guardie armate (art. 2); del godimento di legazione attiva e passiva (art. 11); delle immunità locali e personali (art. 7) che devono essere osservate dai pubblici ufficiali anche circa visite, perquisizioni o sequestri di carte documenti libri o registri (art. 8); dell’immunità personale temporanea ai Cardinali (art. 6); della dotazione annua da assegnare alla Santa Sede (art. 4); dei Palazzi apostolici (art. 5); della emanazione degli Atti pontifici (art. 9), che consiste nella libertà di pubblicazione concessa al Papa ed estesa agli organi necessari per la emanazione degli Atti (art. 10); della corrispondenza tra Pontefice, Episcopato e mondo cattolico (art. 12); della natura della sovranità del Papa, sul qual tema la Legge delle guarentigie pontificie parla di una concessione dello Stato, e non della ricognizione di una sovranità con ragione di esistere in se´ . Essa era intesa come una mera guarentigia di indipendenza personale e religiosa,


Guardie giurate      |      Guerra


 
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