Enciclopedia giuridica

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Doppia imposizione



doppia imposizione interna: fenomeno che si verifica nell’ambito di uno stesso ordinamento giuridico quando la medesima imposta è applicata più volte, in dipendenza del medesimo presupposto, nei confronti degli stessi soggetti da parte del medesimo ente impositore o da parte di enti impositori diversi. Si verifica inoltre quando la medesima imposta sia applicata più volte, in dipendenza del medesimo presupposto, nei confronti di soggetti diversi o quando siano applicate ad uno stesso soggetto, in dipendenza di un unico presupposto, due imposte aventi carattere alternativo o di cui l’una sia surrogatoria dell’altra (c.d. doppia imposizione economica). Nel nostro ordinamento l’art. 27 Tuir, ripetendo quanto già sostenuto nell’art. 67 del d.p.r. 600/1973, dispone che la stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi. Tale divieto è probabilmente suscettibile di un duplice funzione essendo volto, da un lato a vietare che l’Amministrazione finanziaria emani due o più atti di imposizione, in relazione ad un unico presupposto e dall’altro, quale norma di principio, al fine di impedire fenomeni di doppia imposizione economica incidendo così sulla disciplina sostanziale del presupposto del tributo. Peraltro secondo parte della dottrina, mentre la doppia imposizione derivante dalla duplicazione dell’attività amministrativa di imposizione è sicuramente raggiungibile attraverso l’art. 127 Tuir che reca proprio il divieto di applicazione di una stessa imposta, dubbi si possono nutrire sull’attitudine dell’art. 127 citato ad impedire fenomeni di doppia imposizione economica. Per questi ultimi, infatti, sembra che lo strumento da adottare consista nel predisporre norme di esenzione o esclusione o istituti, quali il credito d’imposta, concorrenti con la disciplina materiale del tributo.

doppia imposizione internazionale: espressione, priva di funzione normativa, utilizzata dalle Convenzioni internazionali (v. convenzioni, doppia imposizione internazionali contro le doppie imposizioni) per descrivere il fenomeno dell’applicazione di imposte comparabili, da parte di due o più Stati, a carico di uno stesso contribuente per lo stesso presupposto ed il medesimo periodo d’imposta. Il fenomeno della doppia imposizione doppia imposizione può verificarsi sia negli Stati che adottano il c.d. worldwide principle (v.) sia negli Stati che limitano la tassazione ai redditi di fonte nazionale. In questi Stati peraltro il fenomeno della doppia imposizione doppia imposizione può verificarsi solo se sussiste una doppia residenza o in caso di disparità , tra Stato di residenza e Stato della fonte, delle regole in base alle quali viene determinata la localizzazione del reddito (v. source rules). Contro i fenomeni di doppia imposizione doppia imposizione possono adottarsi misure unilaterali di diritto interno e/o misure convenzionali bilaterali. Nell’ordinamento italiano accanto all’Irpef ed all’Irpeg, applicate ai residenti in base al worldwide principle ed ai non residenti sui soli redditi prodotti nel territorio dello Stato, si ha l’Ilor applicata ai residenti in base al principio di territorialità e l’imposizione indiretta dominata dal principio di territorialità . Una tale struttura fa sì che, con l’eccezione del rimborso parziale della ritenuta subita sui dividendi dai non residenti (art. 27, comma 3o, d.p.r. n. 600/ del 1973), le misure unilaterali di diritto interno contro la doppia imposizione, riguardano solo i soggetti residenti. Per questi ultimi è adottato il meccanismo del credito d’imposta concesso per la totalità delle imposte pagate all’estero a titolo definitivo e fino a concorrenza della quota d’imposta italiana corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero e il reddito complessivo al lordo delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in deduzione. Un’ulteriore misura è costituita dall’assoggettamento ad imposta nella misura del 40% dell’ammontare (art. 96 Tuir) degli utili distribuiti da società collegate (ai sensi dell’art. 2359 c.c.) non residenti. Una particolare forma di credito d’imposta è infine prevista in materia di imposte di successione (art. 26, comma 1o, lett. b). Comunque la più tipica delle misure bilaterali contro la doppia imposizione resta quella convenzionale stipulata dai vari Stati al fine di ripartire i presupposti d’imposta rispetto ai quali, sulla base dei rispettivi ordinamenti interni, sono da attendersi sovrapposti.

doppia imposizione sugli utili societari: v. credito d’imposta.


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