doppia imposizione interna:  fenomeno che si verifica  nell’ambito di uno  stesso  ordinamento giuridico  quando la medesima  imposta  è  applicata più  volte,  in dipendenza del medesimo  presupposto, nei confronti  degli  stessi soggetti  da  parte  del medesimo  ente  impositore o da  parte  di enti  impositori  diversi.  Si verifica inoltre  quando la medesima  imposta  sia applicata più  volte,  in dipendenza del medesimo  presupposto, nei confronti  di soggetti  diversi  o quando siano applicate ad  uno  stesso  soggetto,  in dipendenza di un  unico  presupposto, due imposte  aventi  carattere alternativo o di cui l’una  sia surrogatoria dell’altra  (c.d.  doppia imposizione economica). Nel  nostro  ordinamento l’art. 27 Tuir, ripetendo quanto già  sostenuto nell’art.  67 del d.p.r.  600/1973, dispone  che la  stessa  imposta  non  può  essere  applicata più  volte  in dipendenza dello stesso  presupposto, neppure nei confronti  di soggetti  diversi.  Tale  divieto  è probabilmente suscettibile di un  duplice  funzione  essendo  volto,  da  un  lato a  vietare  che l’Amministrazione finanziaria  emani  due  o più  atti  di imposizione, in relazione  ad  un  unico  presupposto e dall’altro,  quale  norma di principio,  al fine di impedire fenomeni di doppia imposizione economica incidendo così sulla disciplina  sostanziale del presupposto del tributo. Peraltro secondo parte  della  dottrina, mentre la doppia imposizione derivante dalla  duplicazione dell’attività amministrativa di imposizione  è  sicuramente raggiungibile attraverso  l’art. 127 Tuir  che reca  proprio il divieto  di applicazione di una  stessa  imposta, dubbi  si possono  nutrire sull’attitudine dell’art.  127 citato  ad  impedire fenomeni di doppia imposizione economica. Per  questi  ultimi,  infatti,  sembra  che lo strumento da  adottare consista  nel predisporre norme  di esenzione o esclusione  o  istituti,  quali  il credito  d’imposta,  concorrenti con  la disciplina  materiale del tributo.  
 doppia imposizione internazionale:  espressione, priva  di funzione  normativa, utilizzata  dalle Convenzioni internazionali (v. convenzioni, doppia imposizione internazionali  contro  le doppie imposizioni) per  descrivere  il fenomeno dell’applicazione di imposte comparabili, da  parte  di due  o più  Stati,  a carico  di uno  stesso  contribuente per  lo stesso  presupposto ed  il medesimo  periodo d’imposta.  Il fenomeno della  doppia imposizione doppia imposizione può  verificarsi  sia negli  Stati  che adottano il c.d. worldwide principle  (v.) sia negli  Stati  che limitano  la tassazione  ai redditi  di fonte nazionale.  In  questi  Stati  peraltro il fenomeno della  doppia imposizione doppia imposizione può  verificarsi  solo se sussiste  una  doppia  residenza o in caso  di disparità , tra  Stato  di residenza e Stato  della  fonte,  delle  regole  in base  alle  quali  viene determinata la localizzazione  del reddito (v. source  rules).  Contro i fenomeni di doppia imposizione doppia imposizione possono  adottarsi misure  unilaterali di diritto  interno e/o misure  convenzionali bilaterali. Nell’ordinamento italiano  accanto  all’Irpef ed  all’Irpeg,  applicate ai residenti in base  al worldwide  principle  ed  ai non residenti sui soli redditi  prodotti nel territorio dello  Stato,  si ha  l’Ilor applicata ai residenti in base  al principio  di territorialità  e l’imposizione  indiretta dominata dal principio  di territorialità . Una  tale  struttura fa sì  che,  con  l’eccezione  del rimborso parziale  della  ritenuta subita  sui dividendi  dai non  residenti (art.  27, comma  3o, d.p.r.  n. 600/ del 1973), le misure unilaterali di diritto  interno contro  la doppia imposizione, riguardano solo  i soggetti  residenti. Per  questi  ultimi  è  adottato il meccanismo  del credito  d’imposta  concesso per la totalità  delle  imposte  pagate  all’estero  a titolo  definitivo  e fino a  concorrenza della  quota  d’imposta  italiana  corrispondente al rapporto tra  i redditi  prodotti all’estero  e il reddito complessivo  al lordo  delle  perdite di precedenti periodi  d’imposta  ammesse  in deduzione. Un’ulteriore misura  è costituita  dall’assoggettamento ad  imposta  nella  misura  del 40% dell’ammontare (art.  96 Tuir)  degli  utili distribuiti da  società  collegate  (ai sensi  dell’art.  2359 c.c.) non  residenti.  Una  particolare forma  di credito d’imposta  è  infine  prevista  in materia  di imposte  di successione  (art.  26, comma  1o, lett.  b).  Comunque la più  tipica  delle  misure  bilaterali contro  la doppia imposizione resta  quella  convenzionale stipulata dai vari Stati  al fine di ripartire i presupposti d’imposta  rispetto  ai quali,  sulla base  dei rispettivi  ordinamenti interni,  sono  da  attendersi sovrapposti.  
 doppia imposizione sugli utili societari:  v. credito d’imposta. 		
			
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