Enciclopedia giuridica

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Banda armata

Per questo reato (art. 306 c.p.) è stabilita una pena più grave per chi promuove, costituisce od organizza la banda, e così pure per i capi e i sovventori, intendendosi per sovventori coloro che aiutano la banda medesima, somministrandole denaro, armi, munizioni, equipaggiamento. Viene tutelato l’interesse concernente la persona dello Stato, dovendosi evitare il pericolo inerente alla formazione di bande armate costituite per commettere uno o più delitti dolosi contro la personalità internazionale o interna dello Stato. Si è affermato che il delitto è direttamente politico, secondo la definizione offerta dall’art. 8, comma 3o, alla stessa stregua delle altre figure di delitti contro la personalità interna e internazionale dello Stato. Soggetto attivo del delitto può essere chiunque, italiano o straniero. La norma si applica anche ai militari. La banda armata è un tipico reato a struttura associativa, caratterizzato dalla presenza di una pluralità di persone legate da un vincolo associativo unitario e dallo scopo dichiarato di commettere alcuno dei delitti contro la personalità interna ed internazionale dello Stato indicati nell’art. 302. Il legislatore, nel definire banda armata la figura criminosa in esame, non ha fatto riferimento a una qualsiasi fattispecie associativa, ma ha tenuto presente la struttura suggerita dall’etimologia della parola: dall’argomento filologico si fa discendere, infatti, che la banda armata, più che un generico vincolo associativo presuppone un vincolo specificamente organizzativo, un momento unificante più intenso, una maggior coesione fra i membri, un’assoluta unità di intenti e di azione, una disciplina che riduca al minimo il margine concesso all’iniziativa dei singoli. L’intensità del rapporto organizzativo dev’essere tale da rendere ravvisabile sia il vincolo di collegamento tra i componenti della banda, sia la consapevole volontà di ciascuno di agire per lo stesso scopo comune agli altri partecipanti, che pur non senza giungere alla fusione con le altre volontà , sia comunque spontaneamente in comunanza al fine di ultimo della banda. La banda armata è un reato di pericolo, il legislatore ha voluto reprimere tutte quelle attività che si appalesino idonee al sovvertimento delle istituzioni anche quando sono rimaste a uno stadio che potrebbe equipararsi a quello del tentativo. Il pericolo dev’essere concreto, e ciò presuppone un’organizzazione adeguata. La banda armata si pone come un organismo associativo volto ad attentare alla personalità dello Stato, dotato di una stabile organizzazione (comprendente anche differenziazioni generiche e distribuzioni di ruoli), con una efficiente ed adeguata dotazione di mezzi e strumenti per la realizzazione dello scopo sociale, e con concreta disponibilità di idoneo armamento. Circa il numero delle persone necessario per ritenere esistente una banda armata, deve trattarsi sempre di un numero di individui tale da poter conferire alla organizzazione armata l’idoneità a commettere i delitti indicati dalla legge come scopo della banda. Affinche´ la banda possa dirsi armata, non occorre che siano armati tutti i componenti: basta che lo sia la maggior parte di essi. Ev necessario, però , che le armi siano distribuite, perche´ quando la legge ha ritenuto sufficiente che le armi siano tenute in un luogo di deposito, lo ha detto espressamente, come nell’art. 284. Non si richiede che le armi siano portate con se´ dai membri della banda, ne´ che siano usate. Se la banda armata commette il delitto o i delitti per cui è stata costituita, gli autori o compartecipi di questi ne risponderanno in concorso con il reato in esame. Il reato di partecipazione a banda armata (già costituita), si concreta nella volontaria adesione ad essa. Il delitto è contemplato nel capoverso dell’art. 306. L’art. 309 dispone anche che non sono punibili coloro i quali, prima che sia commesso il reato per cui la banda armata venne formata e prima dell’ingiunzione dell’Autorità o della forza pubblica o immediatamente dopo tale ingiunzione, a) disciolgono o comunque, determinano lo scioglimento della banda armata; b) non essendo promotori o capi della banda, si ritirano dalla banda stessa, ovvero si arrendono, senza opporre resistenza e consegnando o abbandonano le armi. Il comma 2o del citato art. 309 stabilisce che non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l’esecuzione del delitto per cui la banda armata è stata formata.


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