annotamento ipotecario:  ai sensi  dell’art.  2843, commi  1o  e 2o, c.c. la trasmissione o il vincolo  dell’ipoteca  per  cessione,  surrogazione, pegno,  postergazione di grado  o costituzione in dote  del credito  ipotecario, nonche´  per  sequestro, pignoramento o assegnazione del credito  medesimo  si deve  annotare in margine  all’iscrizione  dell’ipoteca.  La  trasmissione o il vincolo  dell’ipoteca non  ha  effetto  finche´  l’annotazione non  sia stata  eseguita.  Dopo l’annotazione l’iscrizione  non  si può  cancellare senza  il consenso  dei titolari dei diritti  indicati  nell’annotazione medesima  e le intimazioni o notificazioni che occorrono in dipendenza dell’iscrizione  devono  essere  loro  fatte  nel domicilio  eletto. 		
			
| Anno finanziario | | | Annotazioni |