Enciclopedia giuridica

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Abbreviazione dei termini

In alcune ipotesi espressamente previste dal legislatore, quando sussistono particolari motivi d’urgenza, i termini processuali possono essere ridotti dal giudice su istanza di parte.

abbreviazione dei termini di comparizione: nelle causa in cui sussistano motivi di particolare urgenza, il presidente del tribunale, ovvero il pretore o il giudice di pace, su istanza dell’attore, può abbreviare fino alla metà , con decreto motivato in calce all’atto di citazione, i termini per comparire (art. 163 bis, comma 2o, c.p.c.). Il convenuto, nel caso in cui l’attore abbia fissato un termine particolarmente lungo può chiedere, con ricorso al presidente del tribunale, l’anticipazione della prima udienza. Altri casi di abbreviazione dei termini si hanno nel procedimento d’ingiunzione dove il termine di 20 giorni per il pagamento o la consegna può essere ridotto, quando sussistono giusti motivi, fino a 5 giorni (art. 641 c.p.c.), ovvero nel processo esecutivo, dove il termine per dare inizio all’esecuzione, normalmente di 10 giorni dalla notifica dell’atto di precetto, può essere ridotto, se vi è pericolo nel ritardo, fino ad ammettersi l’esecuzione immediata (art. 482 c.p.c.).

abbreviazione dei termini nel processo penale: nel c.p.c. è prevista una disposizione di carattere generale sull’individuazione dei termini stabiliti a pena di decadenza, la quale è analoga a quella prevista dal c.p.c. (art. 152, comma 2o).


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