Enciclopedia giuridica

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z




Prelatura personale

Nel diritto canonico costituisce una struttura secolare a carattere personale. Ev sorta con il fine di promuovere una adeguata distribuzione dei sacerdoti e per attuare particolari forme di evangelizzazione (can. 294). Ev eretta dalla Santa Sede, che ne emana anche gli statuti. La potestà di giurisdizione è esercitata da un prelato che è una figura corrispondente a quella di ordinario proprio (can. 295). Non sono tuttavia associazioni religiose, in quanto ad esse appartengono sia laici che presbiteri. Sono organismi che fanno parte della costituzione gerarchica della chiesa (v. chiesa cattolica). Nell’ordinamento giuridico italiano la prelatura personale può ottenere il riconoscimento della personalità giuridica della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con le stesse modalità previste per il riconoscimento degli enti ecclesiastici (v.). Attualmente l’unica prelatura personale esistente è l’Opus Dei eretta da Giovanni Paolo II il 28 novembre 1982 con la costituzione apostolica Ut sit, e riconosciuta come persona giuridica nell’ordinamento italiano con d.p.r. del 23 novembre 1990 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 1990.


Pregiudizialità nel processo civile      |      Prelazione


 
.