Enciclopedia giuridica

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Invalidità e vecchiaia



assicurazioni obbligatorie per l’invalidità e vecchiaia: le invalidità e vecchiaia invalidità e vecchiaia (r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, e successive modificazioni sino al d.leg. 30 dicembre 1992, n. 503) hanno per scopo l’assegnazione di una pensione agli assicurati in caso di invalidità o di vecchiaia e di una pensione ai superstiti dei lavoratori dipendenti nel caso di morte dell’assicurato o del pensionato. Esse hanno, inoltre, per scopo la prevenzione e la cura dell’invalidità . L’assicurazione è obbligatoria per le persone di ambo i sessi che abbiano compiuto le età di 14 anni e non superata quella di 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne e che prestano lavoro retribuito alle dipendenze altrui, compresi i lavoratori a domicilio (v. lavoro a domicilio) (tale obbligo assicurativo non cessa qualora il lavoratore superi l’età massima). Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell’assicurazione obbligatoria, l’assicurato la cui capacità di guadagno, in occupazioni confacenti alle sue abitudini, sia ridotta in modo permanente, per infermità o difetto fisico o mentale, a meno di 1/3 (art. 1, l. n. 222 del 1984). L’assegno è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata qualora permangano le condizioni di invalidità ; dopo tre riconoscimenti consecutivi l’assegno di invalidità è confermato automaticamente. Si considera inabile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell’assicurazione obbligatoria, l’assicurato o il titolare di assegno di invalidità il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa (art. 2, l. n. 222 del 1984). Il diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato al compimento dell’età pensionabile (v. età , invalidità e vecchiaia pensionabile), ed è riconosciuto quando siano trascorsi almeno 20 anni dall’inizio dell’assicurazione e risultino versati o accreditabili in favore dell’assicurato almeno 20 anni di contribuzione.

invalidità e vecchiaia e cumulo tra pensioni e redditi da lavoro dipendente e autonomo: ai sensi dell’art. 10 del d.l. 503 del 1992, a decorrere dal 1o gennaio 1994 le quote delle pensioni dirette invalidità e vecchiaia, nonche´ delle forme di previdenza esclusive o sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali (v.), dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni (v. rapporti associativi in agricoltura) eccedenti l’ammontare corrispondente al trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50% fino a concorrenza dei redditi stessi. I trattamenti pensionistici sono invece totalmente cumulabili con i redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili, promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private.


Invalidità      |      Invasione e occupazione di aziende agricole o indu


 
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