Enciclopedia giuridica

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Infermità mentale



inabilitazione per infermità mentale: v. inabilitazione.

interdizione per infermità mentale: v. interdizione.

infermità mentale nel diritto penale: è regolata agli artt. 88 e 89 del c.p. i quali parlano di vizio di mente, intendendo con ciò uno stato mentale, derivante da infermità , che esclude o diminuisce la capacità d’intendere o di volere. La parola mente, che figura nei due articoli citati, ha un significato assai ampio: vi sono compresi non solo tutti i processi intellettivi, dai più elementari ai più complessi (percezione, attenzione, memoria, rappresentazione, giudizio, ragionamento ecc.), ma anche quelli della volontà . L’alterazione della mente, poi, deve dipendere da infermità , e cioè da uno stato patologico (morboso) che turbi l’equilibrio funzionale dell’organismo. Non occorre che tale stato sia permanente: basta che abbia le caratteristiche della malattia, la quale per sua natura ha un decorso variabile, potendo progredire o regredire, aggravarsi o guarire. Non è necessario neppure che l’alterazione mentale riguardi insieme la capacità d’intendere e quella di volere, essendo sufficiente che si verifichi nell’una o nell’altra. Lo stato patologico può anche non essere clinicamente definibile. L’incapacità d’intendere si riscontra nei casi di follia intellettiva o delle idee, che dalle forme più gravi della demenza, dell’idiozia, del cretinismo e dell’imbecillità scende a semplici stati di confusione mentale, e cioè a quelle forme morbose nelle quali la funzionalità della mente, pur esistendo, è in misura maggiore o minore influenzata dall’aberrazione delirante. L’incapacità di volere, d’altro canto, si presenta nelle forme patologiche in cui l’intelletto funziona regolarmente, ma il soggetto non è in grado di agire secondo ragione, essendo schiavo di un motivo che opera in modo irresistibile. L’agente in tali casi si rende conto del disvalore sociale dell’atto che compie, ma non può agire altrimenti, come avviene nella cleptomania, piromania ecc.. Dalla necessità che l’alterazione mentale abbia una base patologica deriva che di regola non costituisce vizio di mente la c.d. pazzia morale o immoralità costituzionale, la quale si risconta negli individui che difettano completamente di senso morale. Se, però , questa forma degenerativa interessa anche la sfera intellettuale o quella volitiva, come avviene nei casi più gravi, il vizio di mente, a nostro parere, non può escludersi. (Magagnoli).


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