Enciclopedia giuridica

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Giunta provinciale amministrativa

Ev un organo locale dell’amministrazione dello Stato a carattere collegiale, la cui azione è esercitata nell’ambito della circoscrizione provinciale. Ev stata istituita, con legge del 1888, al fine di riservare allo Stato funzioni di controllo sugli atti degli enti locali. Infatti, ad essa è stato demandato un potere di controllo preventivo di legittimità e di merito su molti degli atti collegiali degli enti locali, con eventuale potere di sostituzione degli enti medesimi in caso d’inerzia. A tale attribuzione principale si sono aggiunte competenze accessorie, sia consultive, sia di decisione di ricorsi amministrativi. Successivamente, a seguito di riforme amministrative e dell’attuazione delle regioni, molte delle funzioni della giunta provinciale amministrativa sono venute meno. Attualmente, infatti, le principali competenze residuate in capo ad essa sono: la decisione di ricorsi avverso il rifiuto illegittimo da parte del sindaco di rilasciare certificati o attestati nei casi previsti dalla legge; l’emanazione di pareri sugli acquisti di Comuni, provincie, consorzi ed enti ecclesiastici. Secondo la normativa vigente la giunta provinciale amministrativa è presieduta dal prefetto ed è composta da dieci membri (dei quali sei sono funzionari dello Stato e quattro sono scelti dal consiglio provinciale tra persone esperte in materie giuridiche, amministrative e tecniche. (Marsilio).


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