Enciclopedia giuridica

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Conciliazione internazionale

Mezzo diplomatico di soluzione delle controversie, previsto anche dall’art. 33, comma 1o, Carta Onu. Il procedimento prevede che un terzo estraneo alla controversia (può essere un singolo o un gruppo di individui) venga incaricato dalle parti di procedere ad un esame della controversia e alla formulazione di una proposta, contenuta generalmente in un rapporto, di risoluzione della controversia. Gli Stati regolano in maniera dettagliata l’intera struttura giuridica del procedimento, prevedendo sia i modi di composizione della eventuale commissione di conciliazione sia le regole procedurali da seguire. Il Conciliatore avanza proposte non vincolanti; inoltre non può far conto, a differenza del mediatore, sul proprio peso politico per facilitare l’accettazione delle sue soluzioni, potendo solo contare sul proprio prestigio personale. Il ricorso alla conciliazione internazionale è previsto in alcuni trattati, a volte, a carattere obbligatorio, o quale obbligo delle parti, ove sorga tra loro una controversia, di costituire una commissione di conciliazione (obbligo de contrahendo), o quale strumento idoneo ad attribuire a ciascuna parte contraente il potere di mettere unilateralmente in moto il procedimento di conciliazione internazionale.

commissioni di conciliazione internazionale: compito di tali commissioni è quello di facilitare l’individuazione di una soluzione delle controversie, chiarendo le questioni di fatto e formulando le proposte per il regolamento delle questioni. Tali proposte non hanno natura vincolante, pur avendo una rilevanza di carattere morale e costituendo un intralcio alle soluzioni implicanti l’uso della forza. Generalmente alle conciliazione internazionale conciliazione internazionale sono attribuiti ampi poteri in materia di istruzione e informazione; di conseguenza le loro proposte di risoluzione costituiscono un ampio passo in avanti verso l’individuazione di una soluzione obbligatoria mediante arbitrato. Numerosi esempi di tali commissioni, che possono essere permanenti ovvero occasionali, si hanno soprattutto nel continente americano.

conciliazione internazionale nell’ambito delle N.U.: il cap. VI della Carta delle N.U., in particolare agli artt. 33, 36 e 37, prevede tra le soluzioni pacifiche di una controversia o di una situazione la cui continuazione sia suscettibile di mettere in pericolo la pace e la sicurezza internazionale, la conciliazione internazionale. Organo preposto allo svolgimento di tale compito è il Consiglio di sicurezza, che gode di un ampio potere discrezionale nel decidere se una questione presenti effettivi elementi di pericolo per la pace e meriti di essere trattata. Su richiesta delle parti, inoltre, tale organo può formulare raccomandazioni per la risoluzione pacifica di una controversia, anche qualora questa non si presenti pericolosa sul piano del mantenimento della pace internazionale. Anche l’Assemblea Generale (AG) esercita l’identica funzione conciliativa, avendo anzi un campo di azione più vasto. Infatti l’art. 14 della Carta delle N.U. prevede che essa possa formulare raccomandazioni per il regolamento pacifico di qualsiasi situazione che ritenga suscettibile di pregiudicare il benessere generale o le relazioni amichevoli delle N.U.. L’Assemblea Generale può adoperare qualsiasi strumento, purche´ non vincolante, idoneo a provocare l’accordo tra le parti coinvolte in una controversia.


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