Enciclopedia giuridica

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C.M.R.

Denominazione attribuita correntemente alla Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, in materia di trasporto internazionale di merci su strada, ratificata e resa esecutiva in Italia con l. 6 dicembre 1960, n. 1621. Detta convenzione è stata oggetto di modificazioni con Protocollo del 5 luglio 1978, ratificato e reso esecutivo in Italia con l. 27 aprile 1982, n. 242. La normativa in essa contenuta è resa applicabile ai contratti di trasporto di cose a titolo oneroso, quando il luogo di ricevimento delle merci da parte del vettore e il luogo previsto per la riconsegna siano situati in due paesi diversi, di cui almeno uno sia parte della convenzione. La c.M.R. regola, in primo luogo, la conclusione e documentazione del contratto di trasporto internazionale di merci su gomma, stabilendo i requisiti del documento del trasporto, ovvero la lettera di vettura c.M.R. (la cui emissione non è , peraltro, resa obbligatoria). La c.M.R. disciplina, inoltre, le modalità di esecuzione del contratto, nonche´ la responsabilità del vettore nei casi di perdita o avaria delle merci trasportate, ovvero in caso di ritardo nella riconsegna. A tale proposito si segnala una divergenza rispetto alla disciplina nazionale, consistente nella previsione di alcuni casi di irresponsabilità presunta del vettore, ovvero di inversione dell’onere probatorio circa la responsabilità del vettore. In presenza di alcuni eventi positivamente individuati, infatti, grava sull’avente diritto al carico l’onere di provare la colpa del vettore. La c.M.R. prevede, poi, una limitazione della responsabilità del vettore. La convenzione pone inoltre le norme relative alla competenza giurisdizionale per le azioni derivanti dal contratto di trasporto internazionale di merci su


C.M.I. (Comitè Maritime International)      |      Caaf (centri autorizzati di assistenza fiscale)


 
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