Enciclopedia giuridica

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z




Locatio



locatio operarum: è il contratto di lavoro subordinato (v. lavoro, locatio subordinato ) che si differenzia dal contratto di lavoro autonomo (v. contratto, locatio d’opera) non per il fatto, normale ma non essenziale, che il prestatore d’opera lavora nella propria bottega, o nel fatto che utilizza propri attrezzi e proprie materie prime (art. 2223 c.c.), (tutto ciò è comune ai lavoratori subordinati a domicilio) ma per il fatto della soggezione del prestatore di lavoro subordinato e dell’esenzione del prestatore d’opera all’altrui potere direttivo circa le modalità d’esecuzione della prestazione.

locatio operis: l’antico schema causale della locatio locatio si articola nel c.c. in una pluralità di tipi contrattuali, quali l’appalto (v.), il contratto d’opera (v. contratto, locatio d’opera ), il contratto d’opera intellettuale (v. contratto, locatio d’opera intellettuale); ma questi tipi, non coprono per intero l’ambito della antica locatio locatio, lasciando spazio per la configurazione di ulteriori, atipiche (v. contratto, locatio atipico), figure contrattuali, basate anch’esse sulla causa (v.) do ut facias (v. contratto, locatio do ut facias), ma irriducibili agli estremi specifici dell’appalto e delle altre due figure tipiche di contratto.


Lloyd’s standard form of salvage agreement (L.O.      |      Locazione


 
.