frode nella vendita di carne:  ai sensi  dell’art.  4 del d.l. 17 gennaio  1977, n. 3, così come  modificato dalla  l. 18 marzo  1977, n. 63, di conversione, il reato di frode  nell’esercizio  del commercio,  previsto  dall’art.  515 c.p. è  punito, quando consista  nella  vendita  di carne scongelata  per  fresca  o nella  vendita  di carne ripetutamente congelata,  qualora  il fatto  non  costituisca  più  grave  delitto, con  la reclusione  fino a tre  anni  o, alternativamente, con  pena  pecuniaria. Durante il procedimento penale  può  essere  disposta  la sospensione della autorizzazione amministrativa alla  vendita.  La  condanna al massimo  della pena,  o la recidiva,  comportano la revoca  dell’autorizzazione. Sanzioni amministrative sono  previste  inoltre  dal d.l. 30 dicembre  1992, n. 357, per violazioni  relative  alla  disciplina  in materia  di scambi  intracomunitari di prodotti a base  di carne. 		
			
| Caricatore | | | Carrier |