Enciclopedia giuridica

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z




Universalità



universalità di mobili: più cose formano una universalità di cose se appartengono ad un medesimo proprietario ed hanno una destinazione unitaria (art. 816, comma 1o, c.c.). Così una collezione di quadri o una biblioteca, così un gregge o una mandria; così una collezione di francobolli. Ciò che caratterizza l’universalità universalità è, anzitutto, la pluralità delle cose che la compongono; e queste debbono presentare, ciascuna, una propria individualità , non soltanto fisica, ma anche economica e giuridica. Così un trattato in più volumi, ciascuno dei quali abbia un proprio prezzo e sia in commercio separatamente dal tutto, è una universalità; ma non è tale una enciclopedia in più volumi: nonostante la fisica pluralità dei volumi che la compongono, essa va qualificata come un unico bene. La condizione giuridica delle universalità si distacca, per qualche aspetto, da quella dei beni mobili (v. beni, universalità mobili) e tende ad essere assimilata a quella degli immobili (v. beni, universalità immobili): in materia di acquisto a titolo originario (v. acquisto, universalità a titolo originario) (art. 1160 c.c.), di tutela possessoria (v. azione, universalità di manutenzione) (art. 1170 c.c.). Sotto altri aspetti le universalità universalità sono parificate ai beni mobili: così, al pari di questi, possono formare oggetto di pegno (v.) (art. 2784 c.c.). L’essenza delle universalità di cose sta nel fatto che esse possono essere considerate sia come entità unitaria, sia come pluralità di cose. Il loro proprietario può disporre dell’universalità nel suo insieme (ad esempio, vendere la biblioteca), e allora l’atto di disposizione comprende i singoli beni mobili che la compongono, anche se non sono espressamente menzionati; ma può anche disporre, separatamente dal tutto, dei singoli beni (art. 816, comma 2o, c.c.). Nel linguaggio tradizionale l’universalità di cose veniva contrapposta, quale universitas rerum, all’associazione, concepita quale universitas personarum (v. associazione, universalità come universitas personarum). Altra distinzione interna alla prima, tuttora consueta, è quella che contrappone l’universitas facti all’universitas iuris, la quale ultima sarebbe costituita da quelle pluralità di cose che ricevono una considerazione unitaria non per la destinazione impressa loro dal proprietario, ma per disposizione di legge. Gli esempi che si sogliono fare, quelli dell’azienda (v.) e dell’eredità (v.), mostrano come il concetto di universitas iuris sia irriducibile ad unità concettuale con le universalità di cose di cui all’art. 816 c.c.: l’azienda è costituita dai beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa (art. 2555 c.c.) e comprende anche beni di cui l’imprenditore non sia proprietario; l’eredità può comprendere, oltre ai beni mobili, beni immobili e, inoltre, diritti di credito. In ogni caso, azienda ed eredità sono sottoposte, ciascuna, ad una propria disciplina, con la quale non concorre quella dettata per le universalità di cose mobili.


Uniting for Peace      |      Universitas bonorum


 
.