Enciclopedia giuridica

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Subornazione

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all’autorità giudiziaria ovvero a svolgere attività di perito, consulente tecnico interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli artt. 371 bis, 372 e 373, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla metà ai due terzi. La stessa disposizione si applica qualora l’offerta o la promessa sia accettata, ma la falsità non sia commessa. La condanna importa l’interdizione dai pubblici uffici (art. 377 c.p.). La norma in esame punisce, in deroga a quanto statuito dall’art. 115 del c.p., la semplice istigazione. Non occorre che le falsità concordate siano realizzate, altrimenti l’istigatore risponderebbe non di subornazione, ma della falsità stessa in qualità di compartecipe. Il delitto di subornazione è un reato quindi di pericolo il cui evento si verifica con la semplice offerta o promessa finalizzate ad ottenere le falsità giudiziali.


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