Enciclopedia giuridica

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Stima



stima delle cose da inventariare: è l’attività svolta dall’ufficiale (ossia il cancelliere della pretura o un notaio) che a norma dell’art. 769 c.p.c. procede all’esecuzione dell’inventario. Egli in caso di necessità può nominare uno o più stimatori per la valutazione degli oggetti mobili (art. 773 c.p.c.). Secondo la giurisprudenza la norma si riferisce ai soli oggetti materiali, restando quindi esclusi i diritti mobiliari. Lo stimatore viene considerato un ausiliario del giudice (v. art. 68 c.p.c.). .

stima delle cose da vendere: nell’espropriazione mobiliare presso il debitore, nel provvedimento di autorizzazione alla vendita, sia che questa venga effettuata a mezzo di commissionario che all’incanto, il pretore deve indicare il prezzo base del bene, sentito quando occorre, uno stimatore. Questi presta giuramento di bene e fedelmente procede alle operazioni affidategli a norma dell’art. 161 disp.att. c.p.c. ed è un ausiliario del giudice ma non un consulente tecnico. Nell’espropriazione immobiliare, l’art. 568 c.p.c. rinvia, per la determinazione del valore dell’immobile, ai criteri dell’art. 15 stesso codice che individuano la competenza per valore del giudice. Tali criteri, consistenti nella moltiplicazione del tributo dovuto allo Stato per coefficienti variabili in relazione al tipo di diritto fatto valere, sono venuti meno a seguito della riforma tributaria (l. n. 825 del 1972) che ha abolito le imposte dirette sui terreni e fabbricati. Il valore dell’immobile, e la competenza per valore del giudice in materia immobiliare, sono perciò oggi determinati da quanto risulta agli atti, altrimenti la causa è da ritenersi di valore indeterminabile. .

stima delle cose pignorate: nel verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario nell’ambito dell’espropriazione mobiliare presso il debitore, egli, dato atto dell’ingiunzione di cui all’art. 492 c.p.c., descrive le cose pignorate, determinandone approssimativamente il valore, con l’assistenza, quando occorre, di uno stimatore (art 518 c.p.c.). In questo caso l’ufficiale giudiziario, ex art. 161 disp.att., prima che questi incominci le sue operazioni, deve raccoglierne il giuramento di bene e fedelmente procedere alla stima. La dottrina ritiene inoltre che l’indicazione del valore dei beni deve avvenire singolarmente e non collettivamente. .


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