principio della porta aperta:  è  la caratteristica causale  di contratti c.d. di serie,  come quello  di associazione  (v.) o di società  cooperativa  (v.),  nei quali  l’ingresso  o l’uscita di membri  dell’organismo non  importa modificazione del contratto. Pertanto, nuovi  soci o associati  possono  aggiungersi  a quelli  preesistenti senza alcun  limite  di numero a differenza di quanto accade  nelle  società  a capitale  fisso, nelle  quali  il numero dei soci incontra  un  limite nell’ammontare del capitale sociale (v.),  limite  superabile solo  con  la modificazione dell’atto costitutivo  (v.).  Il porta aperta porta aperta è  proprio degli  organismi finalizzati  alla  realizzazione di un  interesse di categoria:  essi individuano, nell’atto  in cui si costituiscono, una  più  vasta  serie  o categoria  di soggetti  e tendono a presentarsi come  lo strumento idoneo  a soddisfare  l’identico interesse di quanti  appartengono alla  serie  o categoria  enunciata nell’atto costitutivo. Pertanto il rapporto sociale  è  aperto solo  a coloro  che appartengono alla  categoria  enunciata nell’atto  costitutivo;  è , invece,  chiuso per  coloro  che non  appartengono alla  serie  o alla  categoria  predetta. Gli organismi  finalizzati  alla  realizzazione di un  interesse di categoria  si contrappongono a quelli  finalizzati  alla  realizzazione di un  interesse di gruppo come  le società  di persone  (v.) o le società  di capitali (v.),  che hanno,  invece,  struttura chiusa. 		
			
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