Enciclopedia giuridica

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Piani



piani di bacino: previsti dalla l. 18 maggio 1989, n. 183 (recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), costituiscono uno strumento pianificatorio e programmatorio delle azioni svolte dallo Stato, dalle regioni, dalle provincie e dai comuni finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato (art. 17 l. n. 183 del 1989). Ai fini dell’applicazione della l. n. 183 del 1989, l’intero territorio nazionale è ripartito in bacini idrografici, che possono essere di rilievo nazionale, interregionale o regionale. A ciascun bacino idrografico corrisponde un piano di bacino, adottato, in seguito ad un complesso procedimento, da una autorità di bacino (v.), e approvato con d.p.c.m. (piano di bacino nazionale), oppure dalle regioni (piano di bacino interregionale). In quest’ultimo caso, però , le regioni devono adeguarsi alle osservazioni del Comitato nazionale per la difesa del suolo, presieduto dal Ministro dei lavori pubblici e composto da esperti nel settore della difesa del suolo, designati, ai sensi dell’art. 6 della l. n. 183 del 1989, in qualità di rappresentanti di numerosi ministeri, di alcuni enti (Cnr, Enel, Enea), delle regioni e provincie autonome, delle associazioni di enti locali quali Anci, Upi, Uncem. In caso di mancato adeguamento alle osservazioni del comitato, può configurarsi un intervento modificativo del Presidente del Consiglio dei ministri. I piani piani di rilievo regionale, invece, sono elaborati, adottati ed approvati dalla regione. .

piani regolatori: v. diritto, piani di edificare.


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