Enciclopedia giuridica

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Obbligatorietà



obbligatorietà della legge penale: il principio di obbligatorietà obbligatorietà è sancito dall’art. 3 c.p., in base al quale la legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salvo le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale (comma 1o); la legge penale italiana obbliga altresì tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano all’estero, ma limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima o dal diritto internazionale (comma 2o). Il principio di obbligatorietà obbligatorietà è sicuramente un corollario di quelli di sovranità e territorialità per i quali lo Stato, sul proprio territorio, non riconosce altra autorità se non la propria; è inoltre strettamente legato all’art. 3 Cost. (principio di uguaglianza), per il quale l’obbligo di osservare le leggi vige nei confronti di chiunque. Le eccezioni all’obbligatorietà del diritto penale cui fa cenno l’art. 3 c.p. sono costituite dalle immunità , alla cui voce si rimanda per una trattazione specifica. V. immunità penale, obbligatorietà derivante dal diritto interno.

obbligatorietà dell’azione penale: v. azione penale, obbligatorietà della obbligatorietà.


Obbedienza      |      Obbligazione


 
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