Enciclopedia giuridica

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Giuoco

I debiti di giuoco e di scommessa costituiscono un’ipotesi di obbligazioni solo naturali (v. obbligazioni, giuoco naturali). Chi ha vinto al giuoco (al giuoco delle carte, dei dadi ecc.) o ha vinto una scommessa, anche se si tratti di giuoco o di scommessa non proibiti (come è proibito il giuoco d’azzardo), non ha azione in giudizio per ottenere il pagamento della somma vinta (art. 1933, comma 1o, c.c.). Tuttavia, il perdente che abbia spontaneamente pagato il debito naturale non può ripetere ciò che ha pagato, salvo che non vi sia stata frode a suo danno (art. 1933, comma 2o, c.c.). A questa regola sono poste due eccezioni: le competizioni sportive attribuiscono azione per ottenere il pagamento della posta in giuoco, sia tra i partecipanti alla competizione (il pagamento, ad esempio della somma in palio in una corsa) sia tra i non partecipanti, che abbiano scommesso sull’esito della competizione sportiva (art. 1934 c.c.). Altrettanto vale per le lotterie autorizzate (art. 1935 c.c.), anche se non abbinate, come il giuoco del lotto, a competizioni sportive, come vi sono abbinati, invece, il totocalcio, il totip ecc.. In relazione al debito di giuoco si è posto il problema se l’obbligazione naturale possa dirsi adempiuta, con conseguente soluti retentio, qualora il debitore naturale abbia rilasciato una cambiale (v.). La soluzione negativa, costantemente seguita dalla giurisprudenza, discende dalla natura del titolo di credito, che nei rapporti diretti fra emittente e primo prenditore altro non è se non promessa di pagamento; onde il promittente può sempre eccepire la mancanza del rapporto fondamentale (art. 1988 c.c.): nella specie, la mancanza di una valida causa obbligandi. Ma si intende che, se il titolo è girato ad un terzo, questo si gioverà del principio della inopponibilità delle eccezioni personali ai precedenti portatori del titolo (art. 1993 c.c.). Diverso è anche il caso in cui il debito di giuoco sia stato adempiuto con il rilascio di un assegno bancario (v.), che vale come cessio in solutum: il debito di giuoco è adempiuto non con il rilascio dell’assegno, ma con il pagamento di questo da parte della banca.


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